Nell’ipotesi di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia non possono essere inibite, al di fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 905 e 907 cc, condotte riconducibili all’esercizio del diritto di proprietà.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 marzo – 5 giugno 2014, n. 12681
Presidente Goldoni – Relatore Correnti
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato S.A. e M. convenivano in giudizio P.V. e, premesso di essere proprietari dell’immobile in (omissis) di un corpo di fabbrica formato da un grande vano a piano terra, uno al primo piano con sovrastante terrazza ed un ulteriore a primo piano facente parte di altro corpo di fabbrica composto da piano terra e appartamento a primo piano della P. , esponevano che la stessa l’anno prima aveva trasformato una finestra in porta finestra e modificato la copertura realizzando un lastrico solare, per cui chiedevano la condanna alla rimessione in pristino ed ai danni.
La convenuta svolgeva riconvezionale per la rimozione di opere dirette a rendere accessibile il terrazzo.
Il tribunale rigettava le domande degli attori e li condannava a collocare alla distanza di m.1,50 parete idonea ad impedire di guardare all’interno della proprietà della convenuta, con successiva correzione dell’errore materiale ed indicazione della distanza in m. 3.
La Corte di appello di Genova, con sentenza 3.7.2008, in riforma, condannava la P. a ridurre in pristino il lastrico solare e rigettava la sua riconvenzionale sul presupposto che nessun diritto aveva dimostrato di possedere sul lastrico solare, laddove a fronte della precisazione dell’atto di divisione 20.2.1976 in cui il confine viene indicato con il tetto, il che esclude il lastrico, la stessa si è limitata a sostenere di avere da sempre l’uso.
Era pacifica la servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore della P. ed a carico della terrazza dei S. , i quali erano stati obbligati ad un facere non previsto ed espropriati del diritto di godere di una porzione di terrazza.
Ricorre P. con due motivi, illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
Motivi della decisione
Si denunzia, col primo motivo del ricorso, violazione degli artt. 1126 e 1102 cc col quesito se la possibilità di accesso al lastrico e la partecipazione alle spese portano a concludere che la ricorrente sia titolare di un diritto esclusivo di uso.
Col secondo motivo si deducono violazione degli artt. 905 e 907 cc e vizi di motivazione con due quesiti.
Osserva questa Corte Suprema:
La Corte di appello ha condannato la P. a ridurre in pristino il lastrico solare e rigettato la sua riconvenzionale sul presupposto che nessun diritto la P. aveva dimostrato di possedere sul lastrico solare, laddove a fronte della precisazione dell’atto di divisione 20.2.1976, in cui confine viene indicato con il tetto, il che esclude il lastrico, la stessa si è limitata a sostenere di avere da sempre l’uso.
Era pacifica la servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore della P. ed a carico della terrazza dei S. , i quali erano stati obbligati ad un facere non previsto ed espropriati del diritto di godere di una porzione di terrazza.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui il giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Ciò premesso il primo motivo, posto che la Corte territoriale aveva dedotto non emergere dagli atti alcun diritto della odierna ricorrente sul tetto terrazzo oggetto di causa, evoca aspetti ritenuti non decisivi nella sentenza valorizzando il pagamento di un terzo delle spese di manutenzione del tetto e la possibilità di accesso senza considerare che la decisione impugnata, esaminando i motivi di appello degli attori, ha ritenuto illegittimo l’intervento edilizio della P. risolventesi nell’appropriazione del lastrico solare trasformato in terrazza in aperta violazione dell’art. 1102 cc che vieta di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri proprietari di farne parimenti uso.
Né si svolge rituale impugnazione ex art. 1362 cc per superare il dato essenziale della motivazione che si fonda sull’assenza di prova della proprietà in base all’atto richiamato.
Il secondo motivo non considera che non vi è contraddizione tra l’affermazione dell’esistenza di una servitù a favore della P. e l’inesistenza di un obbligo di facere a carico del fondo servente.
In particolare la sentenza impugnata ha dedotto essere pacifica una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore dell’appartamento della P. ed a carico della terrazza dei S. ai quali non possono essere inibite, al di fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 905 e 907 cc, condotte riconducibili all’esercizio del diritto di proprietà mentre erano stati obbligati ad un facere non previsto dalla legge e di fatto espropriati del diritto di godere della porzione di terrazza compresa tra la costruenda parete ed il confine con la proprietà P. .
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di attività difensiva di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.