Tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche l’alloggio familiare, sicché è responsabile del reato previsto dall’art. 570 c.p. anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui vivono: in altri termini la “casa di abitazione” rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 8 maggio – 24 luglio 2014, n. 33023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28 marzo 2012 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Schettino Annibale che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15 febbraio 2008 con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato L.G. alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di genitore, omettendo di contribuire al mantenimento della propria moglie, R.M. A., e dei figli C. e A.; con la stessa sentenza l’imputato è stato condannato al risarcimento dei danni in favore del coniuge, costituitosi parte civile, con la sospensione della pena subordinata all’avvenuto risarcimento dei danni entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte d’appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il reato con riferimento all’omesso versamento mensile della somma di Euro 315,00 per il pagamento del mutuo acceso per l’acquisto della casa coniugale.
2. L’avvocato Annibale Schettino, nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 516 c.p.p., art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p., comma 1, sostenendo che l’imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione, che non faceva riferimento all’omesso pagamento della rata del mutuo.
Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione sotto forma del travisamento per omissione della prova, nonchè l’erronea applicazione degli artt. 570 e 47 c.p. In particolare, si assume che i giudici di merito non abbiano valutato le ordinanze rese ex art. 700 c.p.c., prodotte agli atti, con cui il giudice civile ha rigettato le domande volte ad ottenere che l’imputato fosse gravato del pagamento del mutuo e delle quote condominiali straordinarie, trattandosi di questioni patrimoniali estranee al giudizio di separazione, escludendo inoltre che tali pagamenti possano rientrare tra gli obblighi di mantenimento dei figli. Sulla base di tale documentazione i giudici avrebbero dovuto considerare diversamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo evidente la incolpevole percezione della realtà da parte dell’imputato circa l’insussistenza del proprio obbligo al versamento delle rate del mutuo.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non risulta essere stato dedotto nell’atto di appello.
4. Il secondo motivo è infondato.
Deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 570 c.p. anche in ordine al mancato pagamento delle rate di mutuo della casa coniugale.
In particolare, risulta accertato che l’imputato dal dicembre 2004 fino al marzo 2005 ha omesso di versare le somme stabilite dal giudice civile in sede di separazione, riprendendo a versarle regolarmente nell’aprile 2005, per poi sospendere dal gennaio 2007 la corresponsione della rata del mutuo, pari ad Euro 315,00 mensili, acceso sulla casa coniugale, costringendo la moglie a ripianare il debito con la banca utilizzando la stessa somma che l’imputato le versava a titolo di mantenimento.
Questo Collegio condivide quanto sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche l’alloggio familiare, sicchè è responsabile del reato previsto dall’art. 570 c.p. anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui vivono: in altri termini la “casa di abitazione” rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori (cfr., Sez. 6, 1 ottobre 1986, n. 12989, Pasquali).
Nel caso in esame, l’imputato, pur riprendendo a versare le somme stabilite dal giudice civile in favore del coniuge, ha tuttavia omesso di contribuire al pagamento del mutuo per l’abitazione, in questo modo privando sostanzialmente la moglie del contributo per il mantenimento, che è stato distratto per il pagamento del mutuo.
La Corte territoriale ha, quindi, riconosciuto la situazione di un vero stato di bisogno della persona offesa, che è dovuta ricorrere all’aiuto economico dei familiari.
Dinanzi a questa ricostruzione dei fatti i motivi dedotti nel ricorso si rivelano del tutto infondati: nessun rilievo possono avere ai fini della configurabilità del reato i provvedimenti con cui il giudice civile ha respinto le istanze della moglie trattandosi di profili relativi ad un inadempimento contrattuale; quanto al profilo soggettivo, si ricorda che il reato in questione presuppone il dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, 22 dicembre 2010, n. 785, S.).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014
Fonte: altalex