Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 24 settembre – 23 ottobre 2014, n. 22593
Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’appello proposto da V.E. nei confronti di S.M.G.G. , avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 10253/2006 ed, in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato cessato il diritto di abitazione dell’appellata sull’appartamento sito in (omissis) , ed ha condannato la stessa al rilascio dell’immobile in favore dell’appellante, con condanna dell’appellata al rimborso delle spese dei due gradi nella misura del 50% e compensazione per la restante metà.
1.1.- Il ricorso è affidato a sei motivi. L’intimato non si difende.
2.- Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. e 102 cod. proc. civ. ex art. 360 n. n. 3 e 4 cod. proc. civ., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Gaetano Pastore, coniuge separato della S. e dante causa del V. .
Il motivo è infondato, atteso che nel giudizio intentato dal proprietario dell’immobile gravato dal diritto di godimento del coniuge assegnatario della casa coniugale per ottenerne il rilascio, nel presupposto dell’inopponibilità di tale diritto, non è litisconsorte necessario il coniuge separato del convenuto, atteso che nessuna pretesa è rivolta nei suoi confronti e che la pronuncia invocata va emessa esclusivamente nei confronti del soggetto che, secondo la prospettazione dell’attore, titolare del diritto di proprietà, detiene l’immobile senza titolo opponibile nei suoi confronti.
Si propone perciò il rigetto del primo motivo.
3.- Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 155 cod. civ., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1989, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., al fine di sostenere che, a seguito della sentenza della Consulta, la trascrizione sarebbe rilevante soltanto per i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale successivi alla sua pronuncia, dovendo ritenersi, per i provvedimenti precedenti, che la trascrizione fosse necessaria ai fini dell’opponibilità del diritto soltanto nei confronti dei terzi di buona fede, non anche di quelli che, come il V. , fossero a conoscenza del diritto, cui questo sarebbe perciò opponibile senza limiti di tempo.
Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 155 quater e 155 ter cod. civ., nonché dell’art. 9 della legge n. 898/70 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., perché il giudice d’appello avrebbe pronunciato l’estinzione del diritto di abitazione, che invece sarebbe riservata al giudice competente in materia di famiglia ai sensi delle norme su richiamate (come interpretate anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 308/08); il giudice adito avrebbe tutt’al più potuto dichiarare l’inopponibilità del diritto nei confronti del V. .
Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 155 quater cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., perché il giudice d’appello non avrebbe subordinato la proponibilità della domanda del terzo, nei cui confronti il diritto di abitazione non è opponibile oltre il novennio, al decorso di tale termine, né avrebbe considerato la data in cui era stata avviata l’azione di rilascio.
Col quinto motivo si deduce violazione dell’art. 329, comma secondo, e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., perché il giudice d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, in quanto il V. non avrebbe sollevato alcuna censura avverso la statuizione della sentenza di primo grado che riconosceva il diritto di abitazione della controparte, essendosi limitato a chiederne la riforma relativamente al capo di condanna al rilascio.
3.1. – I motivi, che pongono questioni connesse e vanno perciò trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
La Corte d’Appello ha applicato il principio di diritto espresso dalla sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 11096/02, in forza del quale ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marino 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudicale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
L’applicazione di tale principio al caso di specie comporta il rigetto:
– del secondo motivo di ricorso, poiché esso è in senso esattamente contrario a quanto il motivo in esame sembra presupporre; nel regime vigente prima dell’inserimento dell’art. 155 quater cod. civ. (ad opera dell’art. 1, comma 2, della legge n. 54 del 2006), la regola era quella dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a tutti i terzi nei limiti del novennio; regola, basata sul fatto che il provvedimento avesse data certa, a prescindere quindi dalla buona o dalla mala fede del terzo. La deroga, consentita praeter legem, era quella della trascrizione (oggi introdotta per via normativa) al fine di consentire l’opponibilità oltre il limite temporale del novennio, non certo al fine di consentirla nei confronti del terzo non di buona fede, come presuppone la ricorrente;
– del terzo motivo poiché la statuizione della sentenza impugnata è da intendersi riferita ai rapporti tra la titolare del diritto di godimento sull’immobile ed il terzo, cui tale diritto è inopponibile, sicché bene è stato pronunciato il rilascio dell’immobile in suo favore; le decisioni del Tribunale ai sensi degli artt. 156 cod. civ. e 9 della legge n. 898/70 evidentemente sono destinate a regolare i rapporti tra i coniugi, non anche quelli tra uno dei coniugi (quale titolare del diritto di assegnazione della casa familiare) ed i terzi;
– del quarto motivo perché è corretta l’affermazione del giudice a quo che il decorso del novennio costituisca, non una condizione di procedibilità o di proponibilità dell’azione, ma una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata dal giudice al momento della pronuncia, come accaduto nel caso di specie;
– del quinto motivo perché l’accoglimento del motivo di appello relativo alla domanda principale, formulata dall’attore in primo grado, di condanna della convenuta al rilascio dell’immobile per mancanza del diritto di continuare a detenere l’immobile in forza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è, in sé, incompatibile con l’affermazione di tale diritto che era contenuta nella sentenza del Tribunale (che aveva accolto la domanda riconvenzionale della convenuta medesima); evidentemente non si configura acquiescenza alcuna a tale ultima statuizione da parte dell’appellante, atteso che questi ha insistito ed ottenuto l’accoglimento della sua originaria domanda, incompatibile con l’accoglimento della riconvenzionale.
4.- Col sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., al fine di censurare la compensazione delle spese di causa riconosciuta dal giudice a quo soltanto nella misura della metà.
Il motivo è inammissibile, poiché nel vigore del testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ., la decisione sulla compensazione delle spese per giusti motivi era rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non è censurabile in cassazione se riferito a tale ragione di compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 406/08).
In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore. Non sono state depositate memorie.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimato non si è difeso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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