Legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purchè l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 II cc dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione.
Il diritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino, comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni.
L’operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti.
Corte di Cassazione sezione II – sentenza 13 novembre 2014, n. 24209
Svolgimento del processo
Con citazione 21.3.1994 G.F., proprietaria di un attico in via della Magnetite 30 Roma, che da tempo lamentava l’insufficienza del calore irradiato dai termosifoni posti nel suo appartamento, più volte segnalata, conveniva davanti al Tribunale di Roma il condominio chiedendo dichiararsi la cessazione dell’obbligo di contribuire alle spese di esercizio, il diritto alla restituzione delle somme già versate, l’autorizzazione ad isolare i termosifoni dall’impianto centralizzato ed i danni. 11 condominio chiedeva il rigetto della domanda.
Interveniva S.B., proprietaria di 1/10 di uno dei due appartamenti dell’attico e per intero dell’altro dato in comodato alla figlia, chiedendo l’autorizzazione al distacco con restituzione delle somme versate.
Il Tribunale, esperita ctu, con sentenza 16657/2002 dichiarava l’insufficienza dell’impianto termico, condannava il condomino alla restituzione delle somme percepite per il servizio non fornito ed ai danni in euro 4030 , oltre accessori.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 30.5.2007, dichiarava in applicazione dell’art. 18 del regolamento condominiale, l’obbligo della F. di corrispondere dal momento del distacco la metà delle spese di gestione dell’impianto, revocando le statuizioni su restituzione di somme e danni e condannando la F. a metà spese del grado, sul presupposto che erano infondati i motivi relativi all’illegittimità del distacco ma ammessa, sulla scorta della recente evoluzione giurisprudenziale, la rinuncia individuale all’uso del riscaldamento centralizzato.
L’art. 18 del regolamento, peraltro, dopo aver genericamente enunciato che la rinunzia ai servizi comuni non è ammessa, consente la rinunzia al riscaldamento centralizzato almeno per una stagione predeterminando il contributo agli oneri di gestione nella metà.
Ricorre F. con due motivi e relativi quesiti, resiste il condominio.
All’udienza del 20.1 1.2013 è stato concesso termine al condominio per la produzione della delibera di autorizzazione a stare in giudizio ( S.U. 1833112010), adempimento effettuato.
La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1 123 [1 e 1 138 u.c cc, vizi di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 18 del regolamento, che si riferisce al distacco volontario , non a quello non reso, con relativi quesiti
Coi secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 2051 cc e vizi di motivazione in ordine alla restituzione all’appellata degli oneri pagati nel passato pur avendo riconosciuto che la stessa ha usufruito solo parzialmente del servizio ed ai danni. Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha ammesso la possibilità del distacco sulla scorta della richiamata evoluzione giurisprudenziale ed applicato l’art. 18 del regolamento. La prima censura non riporta la norma del regolamento invocata e propone una distinzione tra distacco volontario e servizio non reso, incompatibile con l’ammissione che il servizio, come dedotto in citazione e come risulta anche dalla ctu, era solo insufficiente.
Ritiene il Collegio di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purchè l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 II cc dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione (Cass. 29.9.201 1 n. 19893), principio informatore che prevale anche sul regolamento, donde l’accoglimento del motivo per quanto in motivazione.
11 secondo motivo va in parte rigettato.
Il diritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino, comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni.
L’operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. 30.6.2006 n. 15079, 30.3.2006 n. 7518, 25.3.2004 n. 5974, ma già in precedenza Cass. 29.5.1995 n. 6036, 6.7.1968 n. 2316).
Va, invece, accolto limitatamente alla restituzione dei contributi successivi alla richiesta di distacco.
La sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio per l’applicazione dei principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto in motivazione il primo motivo e parzialmente il secondo, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.