In materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in virtù del principio della libera determinazione convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto è legittima a condizione che l’aumento sia ancorato ad elementi predeterminati ed idonei ad influire sull’equilibrio del sinallagma contrattuale ovvero appaia giustificata la riduzione del canone per un limitato periodo iniziale, salvo che la suddetta clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all’art. 32 della legge 27/7/1978, n. 392, circa le modalità e la misura di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d’acquisto della moneta

 

Contratti – Locazione – Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione – Canone – Aggiornamento – Determinazione convenzionale in misura differenziata e crescente per successive frazioni di tempo – Ammissibilità – Limiti

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 29 settembre 2015, n. 19274

 

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