In tema di condominio negli edifici, le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali costituiscono titoli di credito del condominio, e, da sole sono idonee a provare l’esistenza di tale credito. Tuttavia, le stesse, posso essere oggetto di impugnazione da parte del condomino dissenziente. Nell’ipotesi si accertamento e dichiarazione della sua illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente.
Delibere condominiali – Condominio negli edifici – Deliberazioni assembleari – Oggetto – Impugnazioni da parte del condomino dissenziente
Tribunale Milano, Sezione 13 civile – Sentenza 24 settembre 2015, n. 10718
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Paola Folci, ha pronunciato ex art. 281 sexies, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
OZ.MA. rappresento e difeso dall’avv. Em.As.
attore in opposizione
contro
CONDOMINIO (…) rappresentato e difeso dall’Avv. Cl.Mo.
convenuto opposto
sulle conclusioni allegate;
FATTO E MOTIVI
Con decreto ingiuntivo n. 31985 Rg. 57615/2013 il Giudice unico del Tribunale di Milano ingiungeva a Oz.Ma. di pagare al Condominio (…) la somma di Euro 9.909,36 oltre interessi per spese condominiali scadute e non pagate.
Con atto di citazione Oz.Ma. si opponeva.
Il Condominio (…) si costituiva chiedendo la revoca del decreto per parziale pagamento, la condanna dell’attore opponente al pagamento della residua somma di Euro 7.829,54 e il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il d.i. è stato emesso sulla base di somme riportate a saldo e conguaglio gestione ordinaria e straordinaria 2011/2012 e preventivo 2012/2013 (docc. da 1 a 3 fascicolo monitorio).
La delibera del 29/3/2010 e del 22/11/2012 di approvazione dei suddetti consuntivi e preventivi, mai impugnata, è valida ed efficace. L’efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità del condominio (Cass. 7/7/1999 n. 7073).
Tale peculiare disciplina è dettata, in particolare, dalla norma contenuta nell’art. 1137 c.c., secondo la quale le decisioni adottate dall’assemblea “sono obbligatorie per i condomini”, pur se impugnate davanti all’autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione:
“la obbligatorietà della delibera dell’assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell’art. 1137 c.c., comporta l’automatica operatività della stessa fino all’eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo” (Cass. 1093 del 1996). Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l’obbligo, stabilito dalla legge (art. 1123 c.c.), dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono titoli di credito del condominio, e, da sole, senz’altro, provano l’esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387 del 2003).
Non è, comunque, che il condominio rimanga privo di tutela. Il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse accertata e dichiarata l’illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente (Cass. 7/7/99 n. 7073).
La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali non potrà, peraltro, essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. (Cass. 10427 del 2000).
“Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per. la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. 26629/2009).
Nel caso in esame, come sopra riportato, i titoli posti a fondamento della pretesa del Condominio sono costituiti da deliberazione assembleare che risultano valide in assenza di provvedimenti sospensivi.
Il Condominio ha dunque provato il fatto costitutivo della, propria domanda, attraverso la produzione documentale.
Il Condominio opposto nel corso del giudizio, ha dato atto dell’avvenuto pagamento da parte dell’attore opponente di parte della somma ingiunta pari ad Euro 2.079,82, residuando ancora la somma di Euro 7.82954 che l’attore opponente sarà condannato a pagare; mentre il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato per avvenuto parziale pagamento.
Si precisa che l’amministratore non ha alcun obbligo di sollecitare i condomini ai pagamenti degli oneri condominiali.
La corte di Cassazione ha infatti ribadito che “la mancata messa in mora del condomino inadempiente non preclude all’amministratore la possibilità di chiedere decreto ingiuntivo” (Cass. 2013/9181).
Le spese di lite sono poste a carico dell’attore opponente, così come quelle del monitorio, e liquidate come da dispositivo.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) atteso il parziale pagamento, revoca il decreto ingiuntivo n. 31985 RG 57615/2013 emesso dal Tribunale di Milano;
2) condanna Oz.Ma. al pagamento in favore del Condominio (…) della somma capitale di Euro 7.829,54 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
3) condanna l’attore opponente al pagamento in favore del condominio convenuto delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di Euro 2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie (15 per cento), iva e c.p.a. come per legge.
4) sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano il 23 settembre 2015.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.