E’ legittima l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco che ha imposto ai condomini di un condominio di non utilizzare e di lasciare libera da cose l’autorimessa, se le autorizzazioni contro gli incendi erano scadute da tempo. La sentenza ha motivato che l’urgenza era giustificata dal fatto che vi era una situazione di rischio per la sicurezza, perché questa autorimessa era utilizzata per la sosta delle autovetture. (Vittorio Italia).

 

Misura cautelare – Condominio – Ordinanza sindacale – Autorimessa – Sgombero – Carenza di autorizzazione contro gli incendi – Sussistenza del presupposto dell’urgenza

 

Tribunale Amministrativo Regionale LIGURIA – Genova, Sezione 1
Sentenza 19 marzo 2016, n. 268

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2016, proposto dal Co. Ac. in persona dell’amministratore in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Be. con domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo adito;

contro

Comune di (omissis) in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sa. Ro., Da. Sf. e St. Fa., con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in (…);

per l’annullamento

dell’ordinanza 21.12.2015, n. 130 del sindaco del comune di (omissis)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il condominio Acquamarina di (omissis) si ritiene leso dall’ordinanza indicata nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione fondato su censure in fatto e diritto: è chiesta l’adozione di una misura cautelare.

Il comune di (omissis) si è costituito in giudizio con memoria ed ha depositato una successiva difesa.

Il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, attese la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E’ impugnata un’ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco del comune di (omissis) ha ingiunto al condominio di lasciare libera da cose e persone l’autorimessa di proprietà, in quanto priva delle necessarie autorizzazioni contro gli incendi.

In atti risulta che ormai da molti mesi è in corso un carteggio tra il comune, il condominio e le autorità preposte alla sicurezza pubblica proprio relativamente allo stato dell’autorimessa condominiale; la certificazioni per gli incendi è scaduta da tempo, e l’amministrazione dello stabile non ha ottemperato alle ingiunzioni ricevute volte a conseguire la sanatoria della situazione irregolare in atto.

Risulta da ciò che è sussistente la situazione di urgenza che ha indotto il sindaco a provvedere: non ostante i reiterati solleciti a non far uso del parcheggio sino al conseguimento dei titoli mancanti, lo spazio è tuttora impiegato per la sosta delle vetture, cosa che integra la situazione di rischio per l’incolumità.

Oltre a ciò va notata l’insussistenza dell’obbligo di inviare la previa comunicazione di avvio del procedimento, posto che la ricordata esistenza del risalente carteggio sulla questione aveva reso edotta l’amministrazione condominiale circa la possibilità dell’adozione dell’atto di che si tratta.

Consegue da ciò che era necessario per l’autorità provvedere con un atto capace di far cessare l’uso improprio dello spazio condominiale tuttora in corso, sì che anche la censura di incompetenza del sindaco è infondata e va disattesa.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto: le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore dei beni oggetto di causa e dell’attività defensionale resasi necessaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Respinge il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese di causa sostenute dal comune di (omissis) che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele – Presidente

Paolo Peruggia – Consigliere, Estensore

Davide Ponte – Consigliere

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2016.

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