In tema di successioni, le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti esistenti in capo al de cuius, si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento, concorrendo a costituire il passivo ereditario, composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità. Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.

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Successione mortis causa – Spese gravanti sugli eredi – Concorso delle spese per le onoranze funebri alla formazione del passivo ereditario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Teresa Paternostro ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7882/2014 promossa da:

GI.GU. (…), con il patrocinio dell’avv. SO.FA., elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

OPPONENTE

contro

AN.MA. (…), con il patrocinio dell’avv. SA.NA., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

La presente opposizione è stata proposta da Gi.Gu. contro il decreto ingiuntivo n. 1167/14 ottenuto da An.Ma. per la somma di Euro 3.350,00, a titolo di canoni di locazione, oltre interessi al tasso contrattuale del 6%.

Dagli atti di causa risulta che il rapporto di locazione tra le parti ha avuto inizio l’1 dicembre 2010 ed è cessato il 28 febbraio 2012.

E’ pacifico che a tale ultima data la conduttrice, Gu., dovesse ancora versare al locatore, Ma., la somma oggetto di ingiunzione, per saldo dei canoni dal febbraio 2011 al dicembre 2011 e per canoni non corrisposti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2012.

La Gu. ritiene di vantare a vario titolo nei confronti del Ma. un credito superiore a quello vantato dal Ma. nei suoi confronti, e quindi chiede, che il Tribunale, dichiarata la compensazione tra le reciproche poste creditorie, condanni il Ma. a pagare in suo favore il residuo avere di Euro 579,06.

Il Ma. respinge integralmente la prospettazione di controparte e chiede la conferma del decreto ingiuntivo.

Il credito vantato dal Ma. nei confronti della Gu. ha ad oggetto canoni di locazione ed interessi moratori al tasso convenzionale del 6%.

La Gu. eccepisce la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, per violazione dell’art. 13 comma 4 L. 431/98.

L’eccezione è priva di fondamento in quanto la previsione di nullità contenuta in tale norma non si riferisce agli interessi convenzionali di mora. Sul punto, si richiama l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “L’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (applicabile “ratione temporis”), nel sanzionare con la nullità le previsioni contrattuali adottate in violazione dei limiti legali del contratto di locazione ad uso abitativo, non si riferisce agli interessi convenzionali di mora per il mancato pagamento del canone, che sono lasciati alla libera contrattazione delle parti riguardando la fase patologica del rapporto senza incidere in alcun modo sulla misura del canone e la durata del contratto, a tutela dei quali è, invece, posta la citata previsione di nullità” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sentenza n. 12290 del 30.5.2014).

La Gu. deduce la sua qualità di creditrice del Ma. per: a. restituzione del deposito cauzionale di Euro 600,00 versato all’atto della sottoscrizione del contratto; b. spese funebri; c. riparazioni urgenti.

a. La contropretesa creditoria relativa alla restituzione del deposito cauzionale.

Il Ma. invoca la funzione di garanzia del deposito cauzionale e sostiene che la sua restituzione sarebbe dovuta soltanto dopo l’integrale pagamento delle somme dovute dalla Gu. a titolo di canone.

Tale prospettazione non convince perché il Ma., pur trattenendo il deposito cauzionale a suo tempo versato dalla Gu., come era legittimo, ha richiesto ed ottenuto un’ingiunzione per somma pari all’intero importo delle mensilità dovute, con innegabile parziale duplicazione delle poste. Sarebbe stato invece corretto che il Ma., avesse richiesto la differenza tra l’importo dovuto per canoni, Euro 3.350,00, e l’importo del deposito cauzionale da lui già trattenuto.

La Gu. non ha diritto alla corresponsione degli interessi maturati sul deposito cauzionale in quanto ella, essendo rimasta inadempiente agli obblighi contrattuali, non ha maturato il diritto alla restituzione della cauzione al termine del rapporto.

b. La contropretesa creditoria relativa alle onoranze funebri.

b1. La prima voce di credito riguarda la quota pari al 33% della spesa per le onoranze funebri tributate a Id.Ba. ed anticipata da La.Ma., oggetto di cessione di credito da quest’ultima a Gi.Gu. (cfr. doc. 13 all. opposizione).

Gi.Gu. fa valere la sua posizione di cessionaria del credito sorto in capo alla coerede di An.Ma., La.Ma., la quale anticipò la spesa funebre per la de cuius, Id.Ba., ed il suo diritto alla restituzione pro – quota nella misura del 33%. La pretesa è fondata.

La spesa sostenuta da Laura Ma. è documentata dalla fattura quietanzata n. 38 emessa il 31.1.2009 per l’importo di Euro 1.265,81 e dalla ricevuta di pagamento per Euro 101,81 (cfr. all. doc. 13 all. opposizione).

Di fronte a tale evidenza documentale, nulla di contrario emerge dalla denuncia di successione che annovera tra le passività anche la suddetta fattura (cfr. doc. 2 all. comparsa).

Non vi è prova che il prelievo di Euro 3.000,00 dal libretto di deposito a risparmio sia stato destinato in parte al pagamento della spesa in questione (cfr. doc. 3 all. comparsa).

L’esistenza del credito in capo alla cedente si fonda sulla previsione dell’art. 752 c.c. Infatti,secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 28 del 03/01/2002).

La cessione del credito è stata notificata ad An.Ma. e quindi essa è efficace nei confronti del debitore ceduto, An.Ma. (cfr. doc. 15 all. opposizione).

La quota a carico di An.Ma. è pari a Euro 455,87; in tale misura quindi deve ritenersi accertato il credito dell’opponente nei confronti dell’opposto.

b2. Altra voce di credito è relativa alla quota pari al 50% della spesa sostenuta in occasione della morte di Ma.Ma. ed anticipata da Ma.Ma., oggetto di cessione di credito da quest’ultimo a Gi.Gu. (cfr. doc. 14 all. opposizione).

Anche in questo caso, Gi.Gu. fa valere la sua posizione di cessionaria del credito sorto in capo al coerede di An.Ma., Ma.Ma., il quale anticipò la spesa, ed il suo diritto alla restituzione pro – quota, nella misura del 50%. La pretesa è fondata.

La spesa sostenuta da Ma.Ma. è documentata dai versamenti titolati eseguiti da quest’ultimo, per l’importo complessivo di Euro 4.601,88 (cfr. all. doc. 14 all. opposizione).

La contestazione relativa all’eccessività della spesa non è fondata dal momento che essa, in questo caso, non riguarda soltanto le onoranze funebri ma anche l’acquisto del loculo, la tumulazione della salma, la tassa di successione, i tributi ed i bolli per le volture castali.

La cessione del credito è stata notificata ad An.Ma. e quindi essa è efficace nei confronti del debitore ceduto, An.Ma. (cfr. doc. 16 all. opposizione).

La quota a carico di An.Ma. è pari a Euro 2.300,94; in tale misura quindi deve ritenersi accertato il credito dell’opponente nei confronti dell’opposto.

b3. La Gu. sostiene di essere creditrice pro quota nei confronti del Ma. in relazione alle spese da lei direttamente sostenute per la fornitura ed il montaggio della lapide funeraria del loculo in cui nell’anno 2013 furono traslati i resti di Ma.Ma., de cuius di An.Ma.

La spesa eseguita dalla Gu. è pari a Euro 544,50 ed è documentata(cfr. doc. nn. 17 e 18 all. opposizione).

L’eccezione sollevata da An.Ma., secondo cui la Gu. non potrebbe agire in regresso non essendo ella erede di Ma.Ma., non è fondata.

Invero, il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza già richiamata, n. 28/2002, vale sia nell’ipotesi in cui la spesa sia stata anticipata dai coeredi, sia nell’ipotesi in cui sia stata anticipata – come in questo caso – da un terzo. Inoltre, non si tratta di spesa eccessiva.

La quota a carico di An.Ma. è pari a Euro 272,25; in tale misura quindi deve ritenersi accertato il credito dell’opponente nei confronti dell’opposto. c. La contropretesa creditoria relativa alle spese di riparazione del tetto.

Essa si fonda sulla fattura emessa dall’impresa edile che eseguì i lavori e sulla prova documentale del versamento del corrispettivo da parte della Gu. (cfr. doc. 11 e 12 all. opposizione). Il Ma. contesta la pretesa deducendo l’insussistenza dei presupposti di legge. La pretesa è infondata.

L’art. 1577 c.c. prevede infatti il diritto del conduttore al rimborso della spesa a carico del locatore subordinatamente al fatto che si tratti di spesa urgente e che ne sia stato dato contemporaneo avviso al locatore.

Dai documenti prodotti dalla Gu. non si evince né l’uno né l’altro presupposto. In particolare, la email del 12 ottobre 2011 (cfr. doc. 8) è successiva di oltre due mesi rispetto alla data della fattura (cfr. doc. 11).

In conclusione, deve ritenersi accertato: che il Ma., detratto il deposito cauzionale già dallo stesso trattenuto, è creditore nei confronti della Gu., della somma di Euro 3.292,25 (comprensiva di interessi al tasso convenzionale del 6% sul dovuto, calcolati in Euro 151,25 fino al dicembre 2011, in Euro 33,50 fino al febbraio 2012, in Euro 165,00 fino al febbraio 2013, in Euro 165,00 fino al febbraio 2014 ed in Euro 27,50 fino all’aprile 2014) e che la Gu. è creditrice nei confronti del Ma., della somma di Euro 3.029,06, oltre Euro 30,48 per interessi al tasso legale dal giugno 2014 (data della notifica del ricorso in opposizione) fino ad oggi, per un totale di 3.059,54.

Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e, operata la compensazione tra le reciproche poste creditorie, va affermato il diritto del Ma. alla differenza pari a Euro 232,71 con conseguente condanna della Gu. a corrispondere al Ma. tale somma, oltre interessi al tasso convenzionale del 6% dal maggio 2014 fino al saldo.

Attesa la reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti di legge per integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di mediazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:

1) accerta e dichiara che An.Ma., detratto il deposito cauzionale già trattenuto, è creditore nei confronti di Gi.Gu., a titolo di canoni di locazione non corrisposti maggiorati degli interessi convenzionali al 6% maturati fino all’aprile 2014, della somma di Euro 3.292,25;

2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

3) accerta e dichiara che Gi.Gu. è creditrice per i titoli di cui in parte motiva nei confronti di An.Ma. della somma complessiva di Euro 3.059,54, comprensiva di interessi legali maturati dalla domanda fino ad oggi;

4) operata la compensazione tra le reciproche poste creditorie come accertate ai capi 1 e 3 che precedono, condanna Gi.Gu. a pagare ad An.Ma. la differenza di Euro 232,71, oltre interessi al tasso convenzionale del 6% dal maggio 2014 fino al saldo;

5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di mediazione relative alla presente fase di opposizione.

Così deciso in Firenze il 4 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2016.

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