In tema di condominio negli edifici e danni cagionati a terzi ( nel caso di specie spargimento di acqua derivante dalla rottura di una tubazione condominiale posta nella pavimentazione), nei confronti del condomino è responsabile, in via autonoma – in base all’articolo 2051 del Codice civile – il condominio che, quale custode, deve eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria giacché gravante sullo stesso una autonoma fonte di responsabilità.
Condominio – Danno da cose in custodia – Danni arrecati a terzi – Dovere di custodia – Responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c.
Tribunale Milano, Sezione 10 civile – Sentenza 2 settembre 2016, n. 10001
TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione Decima civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 89 1 85 del ruolo generale contenzioso dell’anno 2013, avente ad oggetto la domanda di: Risarcimento dei danni, vertente
tra
Le. S.n.c. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. L.C.Ci.
– parte attrice –
contro
Condominio di via (…), Milano, in persona dell’amministratore pro tempore, con l’avv. C.Bo.
– parte convenuta –
e
contro
Ax. S.p.a. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. D.M.Ma.
– terza chiamata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Le. S.n.c. ha convenuto in giudizio il Condominio di via (…), Milano, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni d’acqua avvenute nel 2013 nel suo immobile, situato all’interno del fabbricato condominiale.
Si è costituito in giudizio il Condominio convenuto, che ha chiesto ed ottenuto autorizzazione alla chiamata in garanzia della Ax. Spa, con la quale aveva stipulato il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, al fine di esserne manlevato a termini di polizza.
Con apposito provvedimento il Giudice ha autorizzato il convenuto a chiamare in giudizio la predetta Compagnia di Assicurazione, differendo l’udienza di prima comparizione per consentire la chiamata del terzo nel rispetto del termine di comparizione indicato dall’art. 163 bis c.p.c. L’Assicurazione chiamata si è costituita in giudizio, contestando integralmente le pretese risarcitorie e formulando varie eccezioni processuali e di merito.
Alla prima udienza sono stati fissati, su richiesta, i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., tra cui i termini perentori per produrre documenti, indicare nuovi mezzi di prova e per indicazione di eventuale prova contraria.
Indi è stata esperita consulenza tecnica al fine di accertare la causa e provenienza delle lamentate infiltrazioni, nonché i relativi danni. Il CTU designato, accettato l’incarico ed effettuate le necessarie verifiche nel contraddittorio delle parti, ha depositato il proprio elaborato peritale.
Il Giudice ha ritenuto, a questo punto, la causa matura per la decisione; pertanto, è stato esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione e, all’udienza del 22 marzo 2016, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate. Assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata. Il Ctu ha determinato la causa delle infiltrazioni alla rottura di una tubazione condominiale posta nella pavimentazione, che hanno determinato l’immissione di un flusso di acqua all’interno dell’immobile di proprietà della società attrice. Occorre rilevare, allora, che nei confronti del condomino è responsabile, in via autonoma in base all’articolo 205 1 del Codice civile, il condominio. Quest’ultimo, infatti, come custode, deve eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. Cass. 10 Ottobre 2012 n. 17268; Cass. 12 luglio 2011 n. 1 5291; Cass. 15 aprile 1999 n. 3753; Cass. 21 giugno 1 993 n. 6856; Cass. 25 marzo 1991 n. 3209; Cass. 9 maggio 1 988 n. 3405).
La Suprema Corte specifica poi che non si tratta di una responsabilità a titolo derivativo, bensì di autonoma fonte di responsabilità ex art. 2051 codice civile (cfr. Cass. 6856/93, cit.).
II quantum risarcibile deve essere determinato in Euro 2.901,00 oltre Iva (importo indicato dal Ctu) da porre a carico del convenuto Condominio.
Si deve, inoltre, condannare Ax. S.p.a. a manlevare il convenuto in base ai suoi obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Infatti risulta infondata l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, inerente la polizza n. (…) comprendente, fra l’altro, la garanzia relativa allo spargimento acqua (art. 24 cond. agg.).
La terza chiamata rileva che la garanzia è limitata a tenere indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi a seguito di spargimento d’acqua, ma solo in caso di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Nel caso in esame i danni subiti riguardano appunto una cosa della società attrice, terza rispetto al contratto assicurativo, senza che abbia rilievo se trattasi di bene mobile o immobile, come, invece, pretenderebbe infondatamente la Compagnia assicurativa.
Per l’art. 810 c.c. sono beni le cose, intese come oggetti materiali o corporali, essendo, poi, successiva la distinzione tra beni mobili o immobili.
Anche in senso non strettamente giuridico, il riferimento alle “cose” non indica solo quelle mobili; ad esempio, nell’espressione “curare le proprie cose”, non esclude la cura degli immobili; anzi, quando si usa il termine generico “cosa”, l’intenzione di chi parla è proprio quella di non specificare.
E, poi, come dimenticare la summa rerum divisio?
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 CPC.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna il Condominio convenuto al pagamento della somma di Euro 2.901,00 oltre Iva in favore di parte attrice, oltre interessi legali;
2) condanna il Condominio convenuto; al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.523,00, oltre accessori di legge a favore di parte attrice;
3) condanna Ax. S.p.A. a manlevare il Condominio convenuto per quanto pagato a seguito della presente causa;
3) condanna Ax. S.p.A. al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.9 8 8,00, oltre accessori di legge a favore del Condominio convenuto;
4) pone le spese di Ctu e Ctp a carico definitivo di Ax. S.p.A.;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Milano il 26 agosto 2016.
Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2016.