Sussiste la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., in relazione ai danni causati al veicolo posteggiato sulla pubblica via in conseguenza della caduta di neve dal tetto del fabbricato. La neve, invero, dal momento in cui comincia a depositarsi sul tetto dello stabile condominiale e sino a quando non si scioglie, diventa in un certo senso una parte comune dell’edificio e, in quanto tale, entra a far parte di quei beni che la legge pone sotto la custodia del condominio. Di talché resta a carico dei condomini il risarcimento dei danni che i blocchi di neve e di ghiaccio, cadendo dal tetto, provocano a persone o a cose, sempre che il condominio non provi o identifichi il caso fortuito che ha reso eccezionalmente possibile l’evento dannoso. (Nel caso di specie, non appare dimostrata la fortuità del sinistro, poiché l’evento si è verificato in assenza di quelle condizioni che lo avrebbero reso eccezionale, imprevedibile ed improvviso, quali le avverse condizioni atmosferiche, abbondanti, persistenti e violente precipitazioni nevose.)

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Caduta neve dal tetto del fabbricato condominiale. Responsabilità del condominio per danni da cosa in custodia – Fabbricato condominiale – Caduta neve dal tetto – Danni a persone o cose – Responsabilità del condominio per danni da cosa in custodia – Esclusione – Caso fortuito – Prova a carico del condominio

Giudice di Pace Campobasso, civile
Sentenza 27 ottobre 2016, n. 472

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1013/14 R.G., passata in decisione all’udienza del 25 ottobre 2016 ed avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

St.Sb. s.a.s in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An. ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Campobasso alla via (…), giusta mandato a margine dell’atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

CONDOMINIO di via (…), in persona dell’Amministratore sig. An.Ci., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Fa., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso alla via (…), giusta mandato a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTO

E

Ge. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via (…).

TERZA CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della legge 18/06/2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 comma 2, di quest’ultima legge, di disposizione normative suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.

Pertanto devono, all’uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società, terza chiamata in causa, Ge., che non si è costituita in giudizio, benché regolarmente citata, in quanto a ciò non si è provveduto in istruttoria.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

L’istruzione probatoria ha consentito con chiarezza di acclarare che in data 18.02.2012, l’autovettura (…) tg. (…) di proprietà dell’attore, ha riportato dei danni a causa della caduta di neve dal tetto del fabbricato di via (…), in Campobasso. L’art. 2051 del c.c. prevede la responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, e dunque sul dovere che incombe al soggetto di vigilare in modo da impedire che arrechi danni ai terzi. Pertanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cass. sez. III, 6.7.2004, n. 12329; anche se Cass. sez. III, 22.2.2008, n. 4591.

Ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 10860 del 28.06.2012, in una fattispecie analoga a quella di che trattasi, ha statuito “la responsabilità ex. art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.

La neve, da quando comincia a depositarsi sul tetto dello stabile condominiale e sino a quando non si scioglie, diventa in un certo senso una parte comune dell’edificio e, in quanto tale, entra a far parte di quei beni che la legge pone sotto la custodia del condominio.

Il che significa che resta a carico dei condomini il risarcimento dei danni che i blocchi di neve e di ghiaccio, cadendo dal tetto, provocano a persone o a cose, sempre che il condominio non provi o identifichi il caso fortuito che ha reso eccezionalmente possibile l’evento dannoso. Il caso fortuito si risolve sempre in un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all’autore materiale dell’illecito.

E così, la nevicata è prevedibile in località montane o comunque in città in cui è normale che in inverno si verifichi: non lo è, invece, in altre zone, dove l’evento può davvero considerarsi eccezionale.

A ogni modo, il fatto che assume rilievo è normalmente quello successivo all’abbondante nevicata, quello cioè dello scivolamento della massa nevosa formatasi sul tetto allorché la stessa abbia perso aderenza con la superficie e abbia iniziato, in assenza di accorgimenti tecnici, la caduta a blocchi verso il suolo.

Questo è comunque un fenomeno prevedibile che, in quanto tale, non può ritenersi fortuito ed idoneo ad escludere la responsabilità del condominio, sempre che da parte di quest’ultimo non sia stata prontamente segnalata, con opere o segnali inequivocabilmente idonei, la presenza del pericolo.

Nel caso di specie, non appare dimostrata la fortuita del sinistro, poiché l’evento si è verificato in assenza di quelle condizioni che lo avrebbero reso eccezionale, imprevedibile ed improvviso, ossia le avverse condizioni atmosferiche, abbondanti, persistenti e violente precipitazioni nevose. Le circostanze esposte nell’atto introduttivo del giudizio, sono state confermate dai testi Sb.Cr. e Ve.An., presenti nel luogo teatro dell’evento, escussi all’udienza del 31.03.2015, i quali hanno confermato non solo il danneggiamento dell’autovettura attorea, ma hanno altresì precisato che non vi erano segnalazioni in ordine ad un potenziale pericolo di caduta neve e che i tetti dei condomini adiacenti “erano già stati sgomberati dalla neve”.

A ciò, si aggiunga che la compagnia Ge. S.p.A., ha già versato all’attore la somma di Euro 1.350,00, ammettendo dunque, l’effettivo verificarsi del sinistro e la conseguente responsabilità del Condominio. E’ pertanto evidente la totale responsabilità del convenuto condominio di via (…), n. 35 in persona dell’Amministratore sig. An.Ci. che, in quanto custode dello stabile avrebbe dovuto evitare che la neve accumulata, causasse pericoli a persone o cose.

Per quanto concerne la richiesta risarcitoria, il danno subito dall’autovettura (…) tg. (…) di proprietà dello St.Sb. s.a.s., pari ad Euro 3.818,40, comprensivo Iva, è stato provato dal preventivo in atti, redatto dal sig. La.Gi. ed asseverato dallo stesso all’udienza del 31.03.2015.

Il Condominio di via (…), pertanto, in solido con le Ge. Ass.ni, dovrà risarcire all’attore la complessiva somma di Euro 2.468,40 quale importo residuo, al netto della somma di Euro 1.350,00 già versata dalla compagnia, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri fissati dal decreto ministeriale n. 55/2014.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dallo St.Sb. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara il Condominio di via (…) in persona dell’Amministratore sig. An.Ci., esclusivo responsabile dell’evento dannoso per cui è causa;

2. condanna il Condominio di via (…) in persona dell’Amministratore sig. An.Ci., e la Ge. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma residua di Euro 2.468,40, oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo;

3. condanna altresì il Condominio di via (…) in persona dell’Amministratore sig. An.Ci., e la Ge. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Ma.An. dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Campobasso il 25 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2016.

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