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Il condominio è responsabile del danno provocato al condomino dalle infiltrazioni propagatesi dal terrazzo di proprietà esclusiva, in concorso con il proprietario del medesimo, a causa della inadeguatezza della piletta di scarico, in quanto tenuto ad evitare il riempimento dell’anzidetta piletta, adeguandola e comunque realizzando un sistema di racconta delle acque fluviali raccolte sul terrazzo, riconducendole nella condotta delle acque meteoriche attraverso appositi pluviali. Di talché, qualora la causa prevalente dei riscontrati fenomeni infiltrativi sia individuata nella inadeguatezza della piletta di scarico e nell’assenza di altri strumenti idonei a consentire il deflusso a terra delle acque meteoriche, residua a carico del proprietario esclusivo del terrazzo un concorso di colpa del tutto residuale, costituito dal mancato controllo della piletta di scarico e della sua pulizia periodica, giacché, in virtù delle regole di buona manutenzione dello stabile, il condominio è tenuto al rifacimento del sistema di scarico delle acque pluviali dal terrazzo, qualora obsoleto ed inadeguato (come nel caso concreto, ove il concorso di colpa del condominio è determinato nella misura dell’80% e quello del proprietario del terrazzo nel residuale 20%).

 

CHIEDI UNA CONSULENZA

 

Tribunale Milano, Sezione 10 civile
Sentenza 6 giugno 2017, n. 6353

Condominio – Terrazzo proprietà esclusiva – Infiltrazioni – Causa – Inadeguatezza sistema scarico acque pluviali – Responsabilità prevalente del condominio – Responsabilità residuale del proprietario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41442/2014 promossa da:

(…) con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…) Indirizzo Telematico;

(…) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. (…) con il patrocinio dell’avv. (…)

Indirizzo Telematico (…); Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. (…)

ATTORE/I

contro

(…) con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…) elettivamente domiciliato in MILANO presso lo studio dell’avv. (…), con il patrocinio (…) elettivamente domiciliato in (…)

CONVENUTO/I

(…) con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in 20122 MILANO presso il difensore (…)

TERZO CHIAMATO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori hanno convenuto in giudizio (…) e il condominio di via (…) per sentirli condannare al risarcimento danni subiti a causa degli episodi di infiltrazione d’acqua avvenuti nella notte tra il quattro e il 5 settembre 2011, nell’unità immobiliare di proprietà degli esponenti, sita nello stabile condominiale.

Si costituiva il condominio contestando ogni responsabilità per l’evento de quo e le risultanze della ATP espletato ante causa; sosteneva infatti la responsabilità esclusiva della convenuta (…) proprietaria del terrazzo da cui si era propagata l’infiltrazione.

Si costituiva anche la signora (…) che contestava ogni responsabilità per l’evento sostenendo l’imputabilità esclusiva del medesimo al condominio e specificamente alla totale inadeguatezza della piletta di scarico aggravata dalla giunta di uno scarico presente nella tettoia sovrastante il terrazzo.

Non vi sono dubbi sulla responsabilità del condominio che avrebbe potuto e anzi dovuto evitare il riempimento della piletta di scarico adeguandola e comunque realizzando un sistema di raccolta delle acque fluviali che finivano sulla tettoia e sul terrazzo della signora riconducendole nella condotta delle acque meteoriche attraverso, appositi pluviali. L’inadeguatezza della piletta di scarico e l’assenza di altri strumenti che consentissero il deflusso a terra delle acque meteoriche è stata ad avviso del giudicante la causa del tutto prevalente dei fenomeni infiltrativi, potendo ravvisarsi a carico della convenuta un concorso di colpa del tutto residuale, costituito dal mancato controllo della piletta di scarico e della sua pulizia periodica, in modo tale da impedire che le foglie presenti sulle piante del terrazzo e comunque portate eventualmente dal vento, coprissero lo scarico, impedendo il pur limitato ma naturale deflusso delle acque.

Valutando comparativamente le colpe del condominio e della convenuta e considerato che le regole di buona manutenzione dello stabile dovevano imporre da tempo al condominio il rifacimento del sistema di scarico delle acque pluviali dal terrazzo e dalla tettoia soprastante, ormai obsoleto e del tutto inadeguato; si stima equo determinare il concorso di colpa del condominio nella misura dell’80% e quello della convenuta (…) nella sub – valente misura del 20%.

Venendo ora alla liquidazione del danno, si deve tener conto delle conclusioni del c.t.u. e dei successivi chiarimenti resi in udienza, apparendo dette conclusioni e i predetti chiarimenti fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace.

Alla luce di queste risultanze il danno all’unità immobiliare subito dagli attori deve essere quantificato in Euro 28.610,00 come da c.t.u.; a detto danno va aggiunta la somma di Euro 20.000,00 equitativamente determinata (tenuto conto di un canone commerciale di Euro 1.000,00 mensili) a titolo di danno figurativo per diminuito godimento immobile. Spetta altresì all’attore il rimborso delle spese della perizia di parte stragiudiziale e di quella relativa alla ATP liquidate in complessivi Euro 2.006,72; nonché le spese di mediazione pari ad Euro 536,80.

I convenuti vanno quindi condannati in solido (nei rapporti interni nella rispettiva misura del 20 dell’80%) al risarcimento dei danni subiti dagli attori oltre interessi legali dalla data dell’evento di danno (settembre 2011) e al pagamento delle spese come sopra determinate, oltre interessi legali.

Le spese di ATP come liquidate in quella sede vanno poste a carico solidale dei convenuti (nei rapporti interni nella misura del concorso).

La convenuta (…) ha diritto al risarcimento dell’80% dei danni subiti a causa dell’evento dannoso del quo. Tenuto conto delle risultanze della c.t.u. viene riconosciuto alla (…) la complessiva somma di Euro 6790,27 (80% di Euro 8487,84 per spese sostenute e sostenendo) oltre interessi legali dalla data dell’evento di danno al saldo.

I convenuti vanno condannati in solido (nei rapporti interni nella misura del concorso) alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori liquidate complessivamente (anche per la fase stragiudiziale) come da dispositivo.

Il condominio va altresì condannato a risarcire l’80% del danno della convenuta (…) pari ad Euro 6.790,27 oltre interessi legali da 5-9-11 al saldo oltre ad Euro 1282,00 pari all’80%perizia di parte. Va invece respinta la domanda di garanzia assicurativa proposta dal condominio nei confronti di (…).

Nelle clausole speciali di polizza all’articolo 2 è espressamente previsto senza possibilità di equivoci che il rischio assicurato è escluso per i danni dovuti da spargimento d’acqua a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali grondaie impianti idrici igienici o di riscaldamento. Si è invece già rilevato che i fenomeni dannosi verificatisi tra il 4 e 5 settembre 2011 furono causati non da una rottura accidentale ma da una inadeguatezza della piletta di scarico sita nel terrazzo della convenuta (…).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– dichiara la responsabilità concorrente dei convenuti nella causazione dell’evento dannoso de quo;

– condanna i convenuti in solido (e nei rapporti interni nella misura della quota di responsabilità dell’80% per il condominio e del 20% per la (…)) a pagare agli attori la complessiva somma di Euro 48.610,00 oltre interessi legali dal 5/9/11 alla data del pagamento nonché la somma di Euro 2.543,54 al titolo spese di ATP e mediazione;

– condanna altresì i convenuti in solido (nei rapporti interni nella misura del concorso) a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.000,00 per spese, Euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.

– condanna il condominio convenuto al risarcimento dell’80% dei danni subiti in proprio dalla convenuta (…) liquidati in Euro 6790,27 e oltre interessi dal 5 settembre 2011 al saldo;

– condanna il condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta (…) liquidate complessivamente in Euro 7000,00 per compenso (…) professionale ed Euro 500,00 per spese oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;

– condanna il condominio alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice (…) liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano il 5 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2017.

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