Costituiscono voci di spesa da ritenersi comprese nel mantenimento ordinari, quelle concernenti vitto, abbigliamento, spese abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presente nella organizzazione familiare prima della separazione e trattamenti estetici. Hanno, invece, carattere straordinario non solo quelle oggettivamente imprevedibili nell’an, ma anche quelle che quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum attenendo ad esigenze episodiche o saltuarie. All’interno delle spese straordinarie devono considerarsi obbligatorie quelle di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o conseguenti a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione (libri scolastici e iscrizione scuola pubblica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili); sono, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori le spese scolastiche (quali iscrizioni e rette scolastiche di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private; ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola), le spese sportive e le spese medico-sanitarie.
Divorzio – Assegno – Spese ordinarie – Spese straordinarie – Spese obbligatore – Spese da previamente concordare – Distinguo
Corte d’Appello Roma, civile – Sentenza 25 maggio 2017, n. 3508
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA FAMIGLIA
Così composta:
Mariagiulia De Marco Presidente
Anna Maria Pagliari Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1843 RGAC anno 2016 (cui è riunita la causa 2042/16) promossa da
GI.PO. (…)
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Be.Al. e difeso dall’Avv.to Pa.Gr. per procura in atti
APPELLANTE nel proc. 1843/16 – APPELLATO nel proc. 2042/16
Nei confronti di
LO.CA. (…)
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Al.Tu. e difesa dall’Avv.to An.Sa. per procura in atti
APPELLATA nel proc. 1843/16 – APPELLANTE nel proc. 2042/16
Con l’intervento del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Roma
OGGETTO: impugnazione sentenza del Tribunale di Viterbo n. 997 del 2015 – cessazione effetti civili matrimonio concordatario – collocamento, contributo al mantenimento di figlio minorenne – assegnazione casa coniugale – assegno divorzile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2012 Gi.Po. adiva il Tribunale di Viterbo nei confronti del coniuge Lo.Ca., sposata con rito concordatario il 13 maggio 1995, da cui aveva avuto una figlia, Fe. (27 gennaio 2004) e da cui era separato consensualmente (ricorso del 16 novembre 2006 ed omologa del 21 marzo 2007).
Chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il regime di affidamento (congiunto), collocamento (alternato) e mantenimento della figlia fosse quello di cui in separazione.
La Ca. si costituiva, non si opponeva alla pronuncia sul vincolo, chiedeva il collocamento prevalente della bambina, l’assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni paterne, la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore di Euro 250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia e di Euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Il Tribunale, all’esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 997 del 2015 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, collocava la bambina prevalentemente presso la madre regolando le visite paterne secondo le modalità della separazione consensuale, determinava il contributo ordinario paterno in Euro 300,00 mensili, respingeva la richiesta di assegno divorzile.
Il Po. proponeva appello ribadendo le richieste di primo grado.
La Ca. pure proponeva appello insistendo per l’assegnazione della casa coniugale e per l’assegno divorzile.
I procedimenti erano riuniti e, disposta la produzione di documentazione reddituale patrimoniale e bancaria aggiornata, all’esito dell’udienza del sei aprile 2017 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Collocamento della figlia minorenne – assegnazione della casa coniugale
L’appello del Po. deve essere accolto e di conseguenza respinta la domanda della Ca. riguardante l’assegnazione della casa coniugale.
In sede di separazione consensuale, allorquando la bambina aveva tre anni da poco compiuti, i coniugi hanno stabilito di comune accordo il regime di collocamento alternato. Le parti infatti espressamente hanno utilizzato l’espressione “Fe. verrà collocata presso l’abitazione dei due genitori con i seguenti tempi e modalità:….”.
II Po. in sede di ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio ha chiesto che le condizioni riguardo alla prole rimangano invariate.
La Ca., costituendosi in primo grado, ha chiesto invece il collocamento prevalente presso di sé ed un regime di frequentazione in parte diverso.
Il Tribunale ha mantenuto i tempi di frequentazione paterna stabiliti in sede di separazione, con ciò implicitamente disattendendo la richiesta della Ca.: quest’ultima non ha proposto impugnazione sul punto.
La settimana della minore è pertanto così in buona sostanza articolata dal 2007:
Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì il padre prende Fe. a scuola ed alle 15,30 la porta dalla madre ove la bambina rimane e pernotta (la madre la riaccompagna a scuola il giorno seguente).
Il martedì ed il giovedì la madre prende Fe. a scuola ed alle 15,30 la porta dal padre ove la bambina rimane e pernotta (il padre la riaccompagna a scuola il giorno seguente).
Il fine settimana alternativamente Fe. sta con il padre o con la madre. Nei fine settimana di spettanza paterna il Po. prende la figlia a casa della madre il sabato mattina e la riporta la domenica alle 22 o, d’estate, alle 23.
Le festività sono divise in modo rigorosamente paritetico e così le vacanze estive.
Non vi sono elementi per ritenere che il regime di collocamento alternato debba essere modificato né il Tribunale ha, inopinatamente, fornito alcuna motivazione sulla necessità di detta modifica per cui la dicitura “collocamento prevalente” rispetto ad un regime invariato non risulta fondata su alcun elemento.
La conformità del collocamento alternato all’interesse della minore è comunque desumibile dalle seguenti circostanze: 1) si protrae ininterrottamente ormai da ben dieci dei tredici anni della bambina 2) non vi sono elementi per ritenere che si tratti di una situazione stressante per la minore in quanto i genitori abitano in prossimità di un piccolo centro (Fa. di Roma) ad una distanza tra le rispettive abitazioni e tra queste ultime ed il paese percorribile in pochi minuti in automobile. Si tratta di una bambina sostanzialmente cresciuta in modo tutto sommato sereno per la quasi totalità della sua vita alternandosi tra due contesti che indifferentemente, in assenza di elementi che inducano a ritenere il contrario, la stessa riconosce come “casa”.
La signora in primo grado aveva dedotto l’esistenza di un’accesa conflittualità tra i coniugi per la gestione della bambina ma nessuna prova documentale è stata portata in giudizio e, riguardo ai capitoli di prova testimoniale, gli stessi sono stati implicitamente non ammessi dal Tribunale e non vi è stato motivo articolato di impugnazione, non essendo all’uopo sufficiente la mera reiterazione delle istanze stesse, per di più con un semplice rinvio alle richieste di primo grado.
Come a tale proposito indicato da Cass. n. 1691 del 2006, con motivazione che la Corte condivide: “Nel giudizio di appello la parte può chiedere l’ammissione di prove nuove, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare – con motivo di gravame – le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo”.
Atteso quanto detto l’impugnazione relativa all’assegnazione dell’abitazione coniugale, permanendo il regime di collocamento alternato, è priva di fondamento.
Contributo al mantenimento della minore
La sentenza deve essere confermata.
In base all’art. 337 ter c.c. “…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori….”.
Nel caso di specie, non c’è una sperequazione reddituale significativa.
La signora, come da contratto depositato in atti, paga un canone di locazione di Euro 470,00 mensili. La stessa è inserita nell’azienda di famiglia, che opera nel settore degli autotrasporti mentre il Po. opera nel settore della vendita di materiali da costruzioni. Entrambe le parti lamentano un calo notevole nei propri redditi, la Ca. in quanto sarebbe stata licenziata (peraltro mantiene la partecipazione sociale ed i dividendi della ditta di autotrasporti) mentre il Po., che vive in una casa di sua proprietà, sostiene di aver avuto un brusco calo dei redditi per la crisi del settore ed in quanto malato con perdita di udito (si tratta peraltro di patologia risolta nel 2014 e che attualmente comporta l’utilizzo di un auricolare); quest’ultimo peraltro, messa in liquidazione la società di vendita di materiali edili, attualmente continua ad operare nel settore della vendita (online) di materiali in tufo.
Atteso quanto detto, considerati i tempi paritari di permanenza è pienamente conforme all’interesse della minore che il mantenimento ordinario sia posto in pari misura a carico dei genitori che vi provvederanno per il periodo in cui Fe. dimora presso le rispettive abitazioni.
Le spese straordinarie, come ritenuto concordemente dai coniugi, sono divise al 50% tra gli stessi.
Riguardo all’individuazione delle voci di spesa sono da ritenersi comprese nel mantenimento ordinario le seguenti: vitto, abbigliamento, spese abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa medicinali da banco (comprensive di antibiotici ed antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro ), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola, pre scuola, dopo scuola e baby sitter se già presente nella organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ).
Per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse non sono solo quelle oggettivamente imprevedibili nell’an ma altresì quelle che quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ma attengono ad esigenze episodiche o saltuarie. All’interno delle spese straordinarie devono considerarsi obbligatorie quelle di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi o conseguenti a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione da quelle subordinate al previo consenso di entrambi i genitori.
Sono da ritenersi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi:
scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private; ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; pre scuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce dopo la separazione dei coniugi e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che l’utilizza; spese per attività ludica o parascolastica (corsi di lingua, attività artistiche, informatica, centri estivi, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto in uso al figlio;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario in caso di attività agonistica;
spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia;
Sono spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e iscrizione scuola pubblica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo, e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Assegno divorzile
L’appello della Ca. è infondato.
La signora in sede di separazione ha dato atto di essere autonoma economicamente e non è stato previsto alcun contributo da parte del marito.
Al momento della cessazione della convivenza aveva quarant’anni, un’attività lavorativa avviata nell’azienda di famiglia, un reddito tale da consentirle di pagare il canone di locazione e di provvedere al proprio mantenimento. Anche dopo il licenziamento, come sopra evidenziato, la signora ha continuato ad avere la partecipazione societaria ed ha una professionalità tale da potersi collocare utilmente nel mercato del lavoro.
La Ca. inoltre omette totalmente la produzione di estratti conto bancari aggiornati e non dichiara, nell’autocertificazione, di non esserne titolare, con comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c.
Per quanto riguarda poi la dimostrazione di quale fosse il tenore di vita matrimoniale, il fatto, seppur provato, di aver fatto viaggi all’estero (dedotto nei capitoli di prova testimoniale in primo grado) di per sé non è significativo e soprattutto, non è assolutamente provato che la capacità reddituale dei coniugi abbia, attualmente, un divario tale da giustificare la corresponsione dell’emolumento richiesto.
La Ca. deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado secondo soccombenza.
Il totale rigetto dell’impugnazione della Ca. comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della medesima di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 L. 228/2012 ), salvi gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata dispone che la minore Fe. Po. sia collocata presso ambedue i genitori, permanendo presso le rispettive abitazioni con le modalità di cui alla separazione consensuale e respinge la domanda di condanna di Gi.Po. al pagamento in favore di Lo.Ca. di un contributo per il mantenimento ordinario della minore; conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Condanna Lo.Ca. al pagamento delle spese del presente grado .in favore di Gi.Po. liquidandole in complessivi Euro 6.000,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Lo.Ca. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 L. 228/2012 ), salvi gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2017.
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2017.