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L’instaurazione di una convivenza stabile fa perdere il diritto assegno di divorzio anche se il nuovo compagno della ex moglie è stato dichiarato fallito e difficilmente può fornire alla donna assistenza materiale

 

 

 

 

 

Assegno di divorzio- Convivenza more uxorio – Non debenza dell’assegno di divorzio

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile
Ordinanza 22 maggio 2017, n. 12879

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alle p.e.c. (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. (OMISSIS) e il telefax n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2014 della Corte di appello di Genova, emessa il 13 dicembre 2013 e depositata l’8 gennaio 2014, n. R.G. 515/2013.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto il diritto della (OMISSIS) a percepire l’assegno divorzile di 250 Euro mensili. Ritiene infatti il ricorrente che e’ illogica e contrastante con la giurisprudenza l’affermazione della Corte di appello che, nel disporre la corresponsione dell’assegno a carico del (OMISSIS), ha rilevato che la possibilita’ per la (OMISSIS) di ricevere assistenza materiale dal compagno (OMISSIS) e’ resa difficile dalla sua dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Savona nel maggio 2013. Ritiene infatti il ricorrente che, secondo una corretta e aggiornata interpretazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, deve ritenersi che l’instaurazione di una convivenza more uxorio elide ogni possibile connessione con il modello di vita precedente e fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Rileva inoltre il ricorrente che la sentenza della Corte di appello e’ censurabile anche sotto il profilo della ricognizione dei presupposti di cui all’articolo 5 citato ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno come pure per cio’ che concerne la regolamentazione delle spese processuali compensate per meta’ quanto ai due gradi del giudizio di merito e poste a carico dell’odierno ricorrente per la quota residua.

2. Si difende con controricorso (OMISSIS).

3. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Ritenuto che:

4. Il ricorso e’ manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. 1 n. 6885/2015 e sez. 6-1 n. 2466/2016) che ritiene cessata con l’instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi la obbligazione di cui all’articolo 5, per effetto della cessazione della solidarieta’ che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio.

5. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo relativo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Alla cassazione della sentenza della Corte di appello puo’ seguire la decisione nel merito di rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla (OMISSIS).

6. Va invece respinto il terzo motivo di ricorso essendo la decisione sulle spese del giudizio di merito basata sulla parziale soccombenza del (OMISSIS) quanto alle domande relative al riconoscimento e alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli.

7. In relazione all’esito del giudizio e al recente mutamento della giurisprudenza di legittimita’ quanto alla questione controversa che ha costituito l’oggetto del primo motivo si ritiene di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, e respinge il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da (OMISSIS). Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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