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In ordine all’assegno divorzile, valorizzate le conseguenze estintive della pronuncia di divorzio e la ratio assistenziale sottesa all’assegno de quo, si è esclusa la perdurante parametrazione delle nozioni di “mezzi adeguati” e “l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive” al criterio del “tenore di vita”. Considerato che il divorzio mira ad estinguere il rapporto matrimoniale, ove si mantenesse il riferimento al “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio si finirebbe illegittimamente con il ripristinare (sia pure sotto il piano economico) quel legame che l’istituto vuole invece recidere. Ne deriva che il giudice, nella valutazione dell’an dell’assegno di divorzio, deve valutare se il richiedente sia o meno “economicamente indipendente”, facendo riferimento ad una serie di criteri: il possesso di redditi di qualsiasi specie; il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Qualora la verifica sull’an dell’assegno fosse positiva, in ordine al quantum occorrerebbe far riferimento al principio di solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno a favore dell’altro in quanto persona economicamente più debole, cui deve essere assicurato l’indipendenza economica e non già il tenore di vita precedentemente goduto.

 

 

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Trib. Palermo, sez. I civ., sentenza 12 maggio 2017 (Pres. Caterina Grimaldi di Terresena, est. Ruvolo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.9.2014 X X conveniva in giudizio YY, con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data …2003, deducendo il decorso di un lasso di tempo superiore a tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale (avvenuta in data …2011) e la loro mancata riconciliazione.

Rilevando la perdurante pendenza del giudizio di separazione tra le parti per le questioni relative all’addebito e alla definizione degli aspetti economici, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disposto l’affidamento condiviso della minore Z Z (nata il …2006) ad entrambi i genitori, regolamentato il diritto del padre di tenere con sé la figlia secondo le modalità dettagliatamente individuate nelle conclusioni del ricorso, determinato l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della figlia, disposta l’immediata restituzione al ricorrente degli effetti personali e dei beni personali custoditi presso l’abitazione assegnata alla Y (sita in Palermo,….) adibita a casa coniugale e dichiarata l’esclusione del diritto al mantenimento della Y.

A sostegno di tale ultima richiesta, il ricorrente asseriva che la resistente era proprietaria di diversi immobili e il suo mancato svolgimento di attività lavorativa era conseguenza di dimissioni rassegnate in prossimità del giudizio di separazione con il preciso intento di ottenere un assegno di mantenimento a carico del marito.

Costituitasi in giudizio con atto del ….2015, la resistente chiedeva la sospensione del giudizio di divorzio sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione, il rigetto della domanda di restituzione dei beni personali dell’X asseritamente custoditi nella casa coniugale, la conferma dell’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, il riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore a Euro 15.000,00 mensile e un assegno per il mantenimento della minore ZZ non inferiore a Euro 8.000,00 mensili, oltre al pagamento da parte dell’X del 100% delle spese mediche della figlia non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive, scolastiche e d’istruzione. La Y chiedeva, altresì, l’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale ex art. 5, comma 3, della legge n. 898/1970, ritenendo che il cognome “X” costituisse per lei segno distintivo di identificazione personale e segno della sua identità personale. Rilevando che dovesse previamente trovare soluzione tale questione, la Y si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente, in data …2015, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti.

In particolare, escludeva la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio di divorzio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione e, negando l’emersione di fatti tali da giustificare l’affidamento esclusivo della minore alla Y, confermava il regime di affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso la madre regolato dai provvedimenti emessi nel giudizio di separazione e la conseguente assegnazione della casa coniugale.

Tenuto conto degli esiti degli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio contabile svolta in seno al giudizio di separazione in ordine alla situazione economica dei coniugi, disponeva, poi, l’obbligo dell’X di versare alla Y la somma di Euro 5.000,00 a titolo di assegno divorzile e di Euro 7.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Z Z, oltre al pagamento dell’80% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 80% delle spese straordinarie scolastiche.

Avverso detti provvedimenti veniva proposto reclamo dinanzi la Corte d’Appello che, con ordinanza del …2016, modificava le statuizioni adottate dal Tribunale relativamente all’importo dell’assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento per la figlia, quantificando il primo nella somma di Euro 6.000,00 mensili e il secondo nella somma di Euro 2.000,00 mensili.

Il procedimento di divorzio proseguiva dinanzi al Giudice Istruttore che, a seguito della richiesta formulata dal ricorrente, all’udienza del …2016 riteneva necessario riferire al Collegio sulla possibilità di emettere sentenza sulla questione di stato e invitava le parti a concludere. La parte ricorrente e la parte resistente depositavano, in tal senso, le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.

In data …2016 il Giudice Istruttore rilevava l’impossibilità di scindere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla statuizione relativa al mantenimento del cognome maritale e rimetteva la causa sul ruolo, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Nel corso del procedimento di divorzio venivano, poi, instaurati due procedimenti in corso di causa, il primo dei quali, finalizzato ad ottenere in corso di causa la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al procedimento di divorzio relativamente all’assegno di mantenimento, veniva rigettato.

Trovava, invece, accoglimento la richiesta avanzata dalla Y nel secondo procedimento in corso di causa nella misura in cui veniva riconosciuto alla stessa potere decisionale in ordine alla scuola che la minore avrebbe dovuto frequentare. Il Tribunale disponeva, tuttavia, che qualora la scelta fosse ricaduta nella scuola privata alla cui iscrizione era contrario l’X le spese relative alla retta scolastica sarebbero state poste a carico della Y. Tenuto conto dell’avvenuta audizione della minore Z Z, della documentazione prodotta dalle parti, considerata la consulenza tecnica d’ufficio contabile già compiuta e ritenute irrilevanti e inammissibili le richieste di prove orali articolate dalle parti, all’udienza del 23.1.2017 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre innanzitutto statuire in ordine alla domanda diretta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Considerato il decorso dei termini previsti dall’art. 3 della l. n. 898/70 dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione e rilevata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi, tale richiesta va accolta. Procedendo all’esame delle ulteriori domande delle parti, occorre valutare la richiesta avanzata dalla resistente in ordine al mantenimento del cognome maritale ex art. 5, comma 3, della legge n. 898/1970.

Com’è noto, la disposizione da ultimo richiamata prevede che il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio qualora sussista un interesse suo o del figlio meritevole di tutela.

Dunque, la regola generale che esclude la possibilità di conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio non trova applicazione soltanto quando il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell’esercizio di poteri discrezionali, disponga diversamente (v. Cass. civ. n. 21706/15).

Nel caso di specie, a fondamento della autorizzazione richiesta, la Y afferma che il cognome “X” è per lei divenuto “segno distintivo di identificazione personale e segno della sua identità personale nell’ambiente che ha sempre frequentato, che frequenta e che continuerà a frequentare”. Rilevando che il marito “è un noto …., che ha anche ricoperto importanti cariche politiche (è stato……), il cui cognome è conosciuto non solo in Sicilia, ma in tutta Italia”, dichiara, infetti, che il suo ambiente amicale e sociale la conosce come X” e che “solo gli stretti familiari e gli intimi amici conoscono il cognome “Y”, identificativo esclusivamente della famiglia d’origine” (v. pag. 25 “Memoria difensiva autorizzata”).

Secondo quanto sostenuto dalla resistente, a giustificare il mantenimento del cognome maritale vi sarebbe “anche l’interesse della figlia a vedere riconosciuto il diritto della madre, con lei convivente, a continuare a usare il cognome del marito, nel quale è identificata anche nell’ambiente sociale frequentato dalla figlia medesima” (pag. 27 “Memoria difensiva autorizzata”).

Orbene, giova fin da subito verificare se le ragioni poste a fondamento della richiesta della resistente integrino quegli interessi meritevoli di tutela cui il comma 3 dell’art. 5, comma 3, della legge n. 898/1970 fa riferimento.

Invero, ancorché nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la menzionata autorizzazione il Tribunale possa in astratto tenere conto degli interessi connessi alla vita sociale e relazionale del coniuge richiedente, dalla sola notorietà del cognome “X” e dall’utilizzo dello stesso da parte della Y nell’ambiente sociale che frequenta non può in alcun modo discendere l’automatica sussistenza dei presupposti per la menzionata autorizzazione, dovendosi tenere in considerazione fattori ulteriori.

Va senz’altro tenuto conto dell’età della Y al momento in cui ha sposato l’X e del periodo di tempo in cui la stessa ha fatto legittimo utilizzo del cognome maritale.

Quanto al primo elemento, va rilevato che la Y ha contratto matrimonio all’età di anni 38, età che può senz’altro considerarsi matura per la costruzione di una propria identità personale e sociale. Tale ultima circostanza risulta peraltro avallata dallo svolgimento di attività lavorativa da parte della Y dal 1994 al 2010.

In merito poi al periodo di tempo in cui la resistente ha fatto legittimo utilizzo del cognome “X”, va rilevato che, ancorché la stessa sia coniuge del ricorrente fino alla pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l’arco di tempo in rilievo possa quantificarsi formalmente in anni 14 (periodo già di per sé non ampio), sin dai primi anni di matrimonio il difficile rapporto tra le parti aveva portato le stesse a vivere separatamente. Inoltre, l’effettiva convivenza matrimoniale è durata soltanto pochi anni e, conseguentemente, il cognome “X” è stato utilizzato dalla resistente in modo realmente identificativo di una situazione coniugale per poco tempo, mentre per la fase successiva all’interruzione della convivenza matrimoniale l’ambiente frequentato da ciascuno dei coniugi era senz’altro a conoscenza della condizione personale e familiare di separazione di fatto della stessa Y.

A ciò si aggiunga il rapporto estremamente conflittuale della Y con l’X e con la di lui famiglia, circostanze tutte che risultano poco concordanti con l’affermazione della Y secondo cui il cognome “X” costituisce per lei “segno distintivo di identificazione personale” non soltanto nell’ambiente sociale “che frequenta e che frequenterà” ma anche nell’ambiente “che ha sempre frequentato”.

Non può, in altri termini, ritenersi che il cognome “Y”, utilizzato dalla resistente nella propria vita sociale e lavorativa per il lungo periodo di almeno 38 anni (nel corso dei quali ella ha senz’altro maturato e reso noto all’esterno, anche grazie alla professione svolta, una propria identità legata al suo cognome di origine), sia conosciuto soltanto da “stretti familiari” e “Intimi amici”. Si consideri, peraltro, che in nessun atto del giudizio di separazione la Y ha identificato sé stessa aggiungendo al proprio cognome patronimico quello maritale e non sembra, dunque, che il cognome “X” costituisca effettivamente “simbolo della personalità” della resistente. Tale assunto trova ulteriore riscontro nell’indicazione del solo cognome “Y” sull’apparecchio citofonico dell’immobile in cui la resistente abita (v. documentazione fotografica prodotta dall’X).

Né tantomeno può farsi riferimento alla notorietà del cognome del marito per giustificare l’indispensabile utilizzo dello stesso quale segno distintivo nel contesto frequentato dalla resistente, giacché in nessun caso l’interesse al mantenimento di un cognome famoso che agevoli la frequentazione di ben determinati ceti sociali può essere qualificato in termini di “meritevolezza” (in termini simili v., per tutti, Corte appello Milano, sez. V, 09/03/2011).

Al contempo, dalla circostanza per cui la Y utilizzi il cognome “X” nell’ambiente sociale praticato dalla minore Z Z e dalla convivenza di quest’ultima con la madre non può direttamente desumersi l’interesse della figlia all’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 3, della cd. legge sul divorzio, giacché non si comprende quale pregiudizio subirebbe la minore dall’utilizzo del solo cognome patronimico da parte della madre.

Stante la mancata sussistenza di quegli “interessi meritevoli” richiesti dal dettato normativo, la domanda della Y diretta ad ottenere l’autorizzazione al mantenimento del cognome “X” va rigettata.

Ciò posto, è adesso opportuno avere riguardo al regime di affidamento della minore Z Z, precisando che alla iniziale richiesta della Y (contenuta nella “Memoria difensiva autorizzata”) diretta ad ottenere l’affidamento esclusivo della minore è seguita la domanda di affidamento condiviso di Z Z con stabile collocamento presso la madre (pag. 14 “Comparsa conclusionale” della Y del 22.2.2017). Dall’altra parte, alla richiesta di affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre inizialmente formulata dal X nell’atto introduttivo del presente giudizio (pag. 5 del “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio”) è poi seguita una richiesto di affidamento condiviso con domicilio prevalente presso il padre (pag. 18 “Memoria conclusionale” dell’X del 22.2.2017).

Orbene, tenuto conto del sistema normativo vigente – alla cui stregua il giudice è tenuto a valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori (art. 337 – ter c.c.), potendo procedere all’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori soltanto qualora il giudice ritenga “che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” (art. 337 – quater c.c.) – e delle dichiarazioni rese dalla minore Z Z nel corso dell’audizione del 12.12.2016 – da cui non emerge alcun elemento che possa condurre ad un mutamento dell’assetto attualmente vigente – va confermato il già disposto affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso la madre.

Quanto alle modalità di incontro tra Z Z e il padre, fatta comunque salva la facoltà dei genitori di modificare le stesse in senso ampliativo per il genitore non convivente, è opportuno mantenere tendenzialmente immutato il regime attualmente vigente, pur tenendo in considerazione alcune richieste dell’X e di Z Z.

Dalle dichiarazioni rese dalla minore all’udienza del 12.12.2016 risulta che il regime attuale sia confacente alle esigenze di Z Z, la quale ha dichiarato: “…”.

Tuttavia, nella stessa occasione Z Z ha aggiunto: “…

SÌ evince, dunque, la volontà della minore di viaggiare con il padre, circostanza che rende opportuno un aumento dei giorni consecutivi che la figlia potrà trascorrere con il padre durante il periodo di vacanze estive. Viste le esigenze lavorative del padre, tenuto conto del buon rapporto esistente tra la minore e ciascuno dei suoi genitori e valutato il superiore interesse della minore alla bigenitorialità, si prevede che l’X possa tenere con sé Z Z:

– il martedì ed il venerdì di ogni settimana, dalla fine dell’orario scolastico (ovvero dalle ore 13.00 in periodo non scolastico) fino alle ore 18.00, con riaccompagnamento presso la casa materna;

– durante fine settimana alternati, dalla fine dell’orario scolastico (ovvero dalle ore 13.00 in periodo non scolastico) del venerdì alle ore 20.00 della domenica, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;

– per quindici giorni consecutivi (tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla minore in udienza e già sopra riportate), in date che i genitori dovranno concordare tra loro (ovvero, in caso di mancato accordo decorrenti dal 1 agosto), durante le vacanze estive;

– per cinque giorni consecutivi durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 dicembre ore 10.00 al 28 dicembre alle ore 20.00, oppure dal 31 dicembre ore 10.00 al 4 gennaio ore 20.00;

– per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il primo e il secondo periodo di vacanza.

Durante i periodi di permanenza della figlia presso uno dei genitori, deve essere assicurato almeno un contatto telefonico quotidiano tra la figlia e l’altro genitore.

Al riconoscimento del prevalente collocamento della figlia Z Z presso la madre segue il diritto della Y a mantenere l’assegnazione dell’immobile adibito a casa coniugale sito in ……… Tale previsione si rende necessaria al fine di garantire la preservazione in favore della minore dell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda formulata dall’X in ordine alla restituzione degli effetti e dei beni personali custoditi presso l’abitazione adibita a casa coniugale.

Come altresì rilevato nella sentenza di separazione dei medesimi coniugi, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, il cumulo di domande soggette a riti diversi nello stesso processo è consentito solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), dovendosi così escludere la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 e del’art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.

Deve, conseguentemente, essere negata la possibilità del simultaneus processus nell’ambito dell’azione diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme o di effettuazione dell’inventario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio 0 di separazione (in tal senso Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07; 11828/09; 2155/10; 18870/14).

Ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione 0 del divorzio e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (v. Cass. 18440/13).

Occorre, adesso, procedere all’esame delle domande di natura economica relative alla determinazione della somma dovuta dall’X a titolo di contributo al mantenimento della figlia.

Poiché la figlia è prevalentemente domiciliata presso la madre, in favore di quest’ultima va erogato da parte dell’X un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della minore Z Z.

Relativamente alla quantificazione di tale assegno risulta necessario avere riguardo alla situazione reddituale dell’X, tenendo conto della documentazione prodotta dalle parti e della CTU contabile disposta in seno al giudizio di separazione e versata in atti.

Vanno in questa sede integralmente richiamate le circostanze fattuali esposte e le considerazioni contenute nell’ordinanza presidenziale emessa nel presente giudizio di divorzio e nella sentenza conclusiva del procedimento di separazione (v. doc. n. 27 prodotto da parte resistente).

In particolare, occorre richiamare il valore del patrimonio immobiliare del X per oltre 3.000.000,00 di Euro (che anche in caso di alienazione in esecuzione degli stipulati preliminari di compravendita porterebbe ad un notevole incremento di disponibilità liquida di denaro) e quello delle partecipazioni e delle quote azionarie, nonché i crediti, ammontanti a diversi milioni di Euro, verso enti pubblici ed altri soggetti economici. Vanno inoltre considerati i redditi netti dichiarati dall’X relativamente agli anni di imposta dal 2012 al 2015 come da dichiarazioni allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 7.10.2016.

Tuttavia, pur essendo state richiamate le motivazioni contenute nell’ordinanza presidenziale del presente giudizio e nella sentenza di separazione e pur tenendo conto del diritto della minore a mantenere un tenore di vita corrispondente all’agiatezza economica dei genitori, non può in questa sede confermarsi l’importo stabilito negli atti giudiziari appena richiamati a titolo contributo per il mantenimento della figlia. Merita infatti condivisione anche il giudizio espresso dalla Corte d’Appello nel provvedimento reso il 9 – 22.3.2016 all’esito del reclamo avverso la citata ordinanza presidenziale. In tale ultimo provvedimento si valorizza, invero, il fatto che la minore “è pur sempre una bambina di sette anni”.

Considerati, quindi, la capacità economico – reddituale dell’X, l’attuale età della minore (allo stato di otto anni) e le esigenze di vita collegate all’età della stessa, appare equo determinare il contributo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della minore nella somma di Euro 2.500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre l’80% delle spese straordinarie, come già stabilito nella sentenza di separazione.

Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all’aliquota come sopra individuata) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:

a) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

b) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;

c) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre – scuola e dopo – scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:

a) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;

b) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

c) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.

Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all’altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l’altro abbia l’obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione la spesa si intenderà assentita dall’altro coniuge è dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all’aliquota di sua pertinenza).

Occorre adesso procedere all’esame della domanda della Y diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore ad Euro 15.000,00 mensile.

Giova in primis valutare la sussistenza dell’an di un simile riconoscimento per poi eventualmente procedere alla determinazione del quantum dovuto.

Com’è noto, secondo il disposto letterale del comma 6 dell’art. 5 della l. 898/70, il Tribunale prevede l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Ebbene, secondo l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 5 della l. 898/70 inaugurata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione negli anni 90 (sentenza 29 novembre 1990, n. 11490) e consolidatasi negli anni, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente” ricorrerebbe quando questi non sia in grado (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) di “conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”, non essendo, per contro, necessaria la sussistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto e potendo quest’ultimo anche essere economicamente autosufficiente.

Secondo detta interpretazione, dunque, una volta accertata l’insussistenza di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, il giudice dovrebbe procedere alla determinazione del quantum dell’assegno sulla base dei criteri individuati dal menzionato art. 5, ossia il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Ebbene, l’interpretazione della norma in commento ha subito una recentissima evoluzione che, tenuto conto delle conseguenze tanto sul piano personale quanto su quello patrimoniale che discendono dalla sentenza che dichiara lo scioglimento del rapporto di coniugio nonché della natura eminentemente assistenziale dell’assegno di cui all’art. 5, ha espunto nella valutazione dell’an dell’assegno divorzile il criterio di matrice giurisprudenziale del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” (cfr. Cass. n. 11504/2017 depositata il 10.5.2017).

Valorizzate le conseguenze “estintive” discendenti dalla pronuncia di divorzio (a seguito della quale gli ex coniugi divengono “persone singole”) e la ratio assistenziale sottesa alla previsione di cui al comma 6 dell’art. 5, che trova fondamento nei doveri di solidarietà economica di cui agli artt. 2 e 23 della Costituzione, ne deriva la necessità di escludere la perdurante parametrazione delle nozioni di “mezzi adeguati” e “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive” al criterio del “tenore di vita”.

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sulla (condivisibile) ragione per cui, posto che il divorzio mira ad estinguere il rapporto matrimoniale, ove si mantenesse il riferimento al “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio si finirebbe illegittimamente con il ripristinare (sia pure sotto il piano economico) quel legame che l’istituto vuole invece recidere, determinando una sorta di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.

Rimarcate, altresì, le conseguenze negative che possono discendere sul piano della ricostituzione di un nuovo gruppo familiare (espressione di un diritto fondamentale dell’individuo) dal mantenimento degli effetti economico – patrimoniali del precedente vincolo coniugale mediante un assegno divorzile basato sul tenore di vita goduto in costanza del pregresso matrimonio, viene individuato quale interesse tutelato dall’assegno di divorzio (avente natura esclusivamente assistenziale) quello al “raggiungimento dell’indipendenza economica”.

Alla luce di quanto detto, l’orientamento giurisprudenziale qui richiamato ritiene che nella valutazione dell’an dell’assegno di divorzio il giudice debba valutare se il richiedente sia o meno “economicamente indipendente”.

L’utilizzo di un parametro simile è, peraltro, corroborato dalla disciplina prevista in materia di filiazione, atteso che, con riferimento ad un vincolo (stavolta) tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, l’art. 337 – septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne che sia non “economicamente indipendente”. Non si comprende, allora, per quale ragione il raggiungimento dell’autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita goduto in ambito familiare, determini il venir meno del diritto del figlio (che continua ad essere tale) al mantenimento da parte del genitore, laddove per contro l’ex coniuge debba aver diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (matrimoniale) ormai venuto meno.

Può, inoltre, procedersi ad un’assimilazione tra il principio di “autoresponsabilità” economica sancito in materia di filiazione (secondo cui sottesa al rifiuto ingiustificato del figlio maggiorenne di raggiungere l’indipendenza economica, con conseguente perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore vi è la libertà delle scelte esistenziali della persona – Cass. n. 18076/2014) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio, poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte. Principio di “autoresponsabilità economica dei coniugi” che è, peraltro, in linea con le legislazioni di molti Paesi europei.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile la Suprema Corte afferma, allora, debba verificarsi la “indipendenza economica” del coniuge richiedente avendo riguardo ad una serie di criteri, quali: I) il possesso di redditi di qualsiasi specie; II) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; III) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; IV) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

La Corte rimarca poi che, nel caso in cui la superiore verifica in ordine all’an dell’assegno dia esito positivo, la fase del quantum debeatur, in omaggio agli artt. 2 e 23 della Costituzione, debba essere informata al principio di “solidarietà economica” dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno in favore dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole.

Orbene, i principi di diritto enucleati dalla recente pronuncia ispirano senz’altro la decisione da assumere nel presente giudizio. Ne discende che ai fini del riconoscimento del diritto della Y all’assegno divorzile occorre innanzitutto procedere ad un esame in ordine alla sussistenza di una sua “indipendenza economica”.

Tale verifica, seguendo l’insegnamento dell’indirizzo ermeneutico richiamato, va effettuata sulla scorta dei sopra citati parametri.

Viene il rilievo, in primis, il possesso di redditi di qualsiasi specie. Come risulta dagli accertamenti effettuati nel giudizio di separazione, che vanno qui richiamati, la Y non svolge attività lavorativa e, ancorché sia titolare di quote di alcune unità immobiliare, quest’ultime non hanno redditività né effettiva, né potenziale, dovendosi peraltro tenere conto dei provvedimenti attualmente vigenti che hanno disposto un sequestro conservativo ex artt. 669 quater e 671 c.p.c.

Tali ultime considerazioni si riverberano, altresì, nella verifica relativa al secondo indice di “indipendenza economica”, coincidente con il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari.

Il terzo criterio enucleato dalla Suprema Corte per la valutazione dell’indipendenza economica del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento attiene alle capacità e le possibilità effettive di lavoro personale.

Orbene, la Y ha svolto per un ampio periodo di tempo attività lavorativa come bancaria e il venir meno dell’impiego non è stato determinato da una volontà del datore di lavoro bensì dalla scelta, nota al marito, di rassegnare le proprie dimissioni. Tale assunto consente di ritenere sussistente un’adeguata capacità lavorativa della resistente. Ciononostante, tenendo conto dell’attuale età della stessa, del significativo lasso temporale trascorso dal momento di cessazione dell’impiego (risalente al 2010) e delle condizioni del mercato del lavoro attualmente vigenti, non si è in grado di poter affermare che la Y abbia “effettive possibilità di lavoro personale”.

Quanto alla valutazione dell’ultimo indice, ossia la stabile disponibilità di una casa di abitazione, giova ricordare che la Y non ha la piena titolarità di un immobile e che l’abitazione in cui vive le è stata assegnata nell’esclusivo interesse della figlia minore che con lei convive prevalentemente.

L’effettiva indipendenza economica della resistente non può, dunque, desumersi neppure dall’ultimo criterio indicativo enucleato dalla Suprema Corte.

Sulla scorta di quanto detto, deve ritenersi la sussistenza del diritto della Y ad un assegno divorzile.

Occorre, dunque, procedersi alla determinazione del quantum dello stesso assegno avendo riguardo ai (condivisibili) principi di diritto, in linea con la mutata concezione del matrimonio (atto di libertà e non più “sistemazione definitiva”), elaborati dalla più recente giurisprudenza.

Ebbene, il raggiungimento dell’indipendenza economica costituisce parametro che il giudice è tenuto a considerare sia nell’accertamento dell’an sia nella determinazione del quantum debeatur, giacché (come sopra richiamato) tale fase è informata al principio di “solidarietà economica” (di cui agli artt. 2 e 23 della Carta fondamentale) dell’ex coniuge, obbligato quest’ultimo alla prestazione dell’assegno in favore dell’altro soltanto in quanto “persona” economicamente più debole. Peraltro, che il raggiungimento dell’indipendenza economica (e non anche Ü tenore di vita precedentemente goduto) condizioni altresì la quantificazione dell’assegno si evince dall’agevole considerazione per cui sarebbe paradossale escludere il diritto all’assegno divorzile ove l’ex coniuge si trovi in una situazione di indipendenza economica, con un giudizio del tutto avulso dal criterio del “tenore di vita”, e ripristinare invece tale tenore di vita precedentemente goduto qualora l’ex coniuge all’interno della prima fase di accertamento (relativa all’an debeatur) sia risultato non economicamente autosufficiente.

In altri termini, potrebbe profilarsi una situazione discriminatoria tra l’ex coniuge economicamente indipendente che non abbia però redditi tali da assicurargli il tenore di vita precedentemente goduto e il coniuge privo di redditi che gli garantiscano l’indipendenza economica. Il primo infatti vedrebbe rigettata la propria richiesta di assegno divorzile e non potrebbe più godere del tenore di vita che caratterizzava la vita matrimoniale, laddove il secondo (superata la fase dell’an debeatur) otterrebbe il ripristino delle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile, invece, non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi ma il raggiungimento dell’indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzioni esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile (Cass. 11504/17).

Alla luce di quanto detto, occorre determinare l’assegno divorzile a carico dell’X in favore della Y tenendo in considerazione che gli elementi enucleati dal comma 6 dell’art. 5 della l. 898/70 vengono in rilievo al fine di individuare un importo di assegno divorzile che sia tale da assicurare al coniuge beneficiario l’indipendenza economica.

Orbene, avendo riguardo alle condizioni dei coniugi, alle ragioni della decisione, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno 0 di quello comune, al reddito di entrambi, alla disposta assegnazione della casa coniugale e valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla ridotta durata dell’effettivo rapporto matrimoniale intercorso tra le parti (meno di sei anni, v. anche pp. 8-12 sentenza di separazione), l’assegno in favore della Y, necessario al raggiungimento di una sua indipendenza economica, va quantificato nella somma mensile di Euro 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT.

In considerazione della soccombenza reciproca, degli importi riconosciuti rispetto a quelli richiesti e dell’esito dei procedimenti in corso di causa, vanno compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:

1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in … in data …2003 tra X X, nato a … in data …1962 e Y Y, nata a … in data … 1965, iscritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di…

2) rigetta la domanda formulata da parte resistente diretta ad ottenere l’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale ex art. 5, comma 3, della legge n. 898/1970;

3) affida la minore Z Z ad entrambi i genitori in maniera condivisa con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenere con sé la figlia secondo il calendario indicato in parte motiva;

4) assegna a YY l’immobile adibito a casa coniugale sito in….

5) dichiara inammissibile la domanda formulata da X X in ordine alla restituzione degli effetti e dei beni personali custoditi presso l’abitazione adibita a casa coniugale;

6) determina la somma dovuta da X X, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Y Y a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore nella somma di Euro 2.500,00, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre l’80% delle spese straordinarie come meglio indicato in parte motiva;

7) pone a carico di X X l’obbligo di pagare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno divorzile;

8) compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Palermo il 12 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017.

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