La Corte di Cassazione ha precisato che, a prescindere dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento, il credito relativo al pagamento della tassa automobilistica, si prescrive in tre anni e non in dieci come invece sostenuto dall’agente per la riscossione
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2017, n. 20425
Tributi – Tassa automobilistica – Omessa impugnazione della cartella di pagamento – Termine di prescrizione triennale – Avviso di intimazione di pagamento notificato successivamente al termine – Nullità
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR del Lazio, con sentenza n. 4136/01/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., dalla sig.ra A.R., che si doleva della pronuncia a sé sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2001.
Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.
Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 60/1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.