Se un soggetto viene sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di una bicicletta, può essergli comminata la sanzione della sospensione della patente di guida?
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 52148 del 15 novembre 2017, ha risposto al quesito precisando quanto segue.
La sospensione della patente di guida può essere applicata in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ma non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come una bicicletta.
Di conseguenza, nel caso di specie dove l’imputato era stato sorpreso alla guida di una bicicletta, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidaè stata annullata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata, “limitatamente alla disposta sospensione della patente”, che veniva eliminata.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/06/2016 del TRIBUNALE di PISA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli e’ stata applicata, ex articolo 444 cod. pen. la pena da lui richiesta, in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla disposta sospensione della patente di guida, avendo egli commesso il reato dopo essere stato colto alla guida di un velocipede, veicolo per guidare il quale non e’ previsto il conseguimento di alcuna patente. Dunque l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e’ illegittima.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 18 maggio 2017, il Procuratore generale presso questa suprema Corte ha chiesto rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza formulata e’ fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non puo’ essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non e’ richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Cass., Sez. 4, n. 19413 del 29/3/2013, Rv. 255081). Peraltro, in relazione a quanto osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria, occorre rilevare come da nulla risulti che si tratti, in realta’, nel caso di specie, non di un velocipede ma di uno scooter elettrico, poiche’, al contrario, il veicolo viene indicato come “bicicletta” nell’imputazione e come “velocipede” negli atti di polizia giudiziaria.
2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che elimina.