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Nel caso di furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo ad un contatore condominiale trova applicazione l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 del codice penale norma che persegue come finalità quella di offrire maggiore tutela a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse.

Definitivamente superato il diverso orientamento, secondo il quale l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 n . 7 cp “relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità”

Corte di Cassazione, sez. IV Penale,sentenza 1 febbraio 2018, n. 4939

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga;

Il Proc. Gen. (OMISSIS) conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 15/4/2016, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 6/10/2014, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’articolo 99 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 624 c.p., comma 2, articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, per furto (OMISSIS) aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico servizio, commesso fino al (OMISSIS).

L’imputato veniva condannato, concessagli la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia di quanto in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Il ricorrente deduce vizio di legge per avere ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento.

Precisa di aver contestato, con i motivi di appello, la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, in quanto l’allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene destinato al pubblico servizio.

Pertanto non sarebbe configurabile l’aggravante della commissione del fatto su beni destinati a pubblico servizio, trattandosi di un allacciamento diretto ad un contatore condominiale che alimentava esclusivamente il vano scala, come correttamente stabilito da questa Corte con sentenza n. 1850 del 18/1/2016 che, richiamando la sentenza n.21456 del 17/4/2002, definisce “come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso pubblico di vantaggio”.

La corte di appello, invece, avrebbe erroneamente ritenuto pubblico servizio il servizio di fornitura di energia elettrica ai privati facendo erroneo riferimento alla sentenza n. 21456 del 17/4/2002.

Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con l’adozione dei provvedimenti relativi e consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale ha gia’ argomentatamente e correttamente confutato la tesi difensiva circa l’insussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, nel solco del condivisibile dictum secondo cui le ipotesi previste nell’ambito dell’aggravante speciale di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l’operativita’ dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (cosi’ Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'(OMISSIS), indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti – conf. Sez. 4, n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229).

In quella condivisibile pronuncia si ebbe a precisare – e va qui ribadito – che le ipotesi descritte nell’articolo 625 c.p., n. 7, hanno un fondamento comune nel maggiore rispetto che va a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilita’ collettive, per volonta’ del detentore o proprietario o per le qualita’ ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.).

Il significato letterale della indicazione normativa ex articolo 625 c.p., n. 7, ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravita’ del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un’interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso obbiettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutele.

Siffatta natura attribuita alla circostanza aggravante in parola prescinde evidentemente dalle modalita’ di imputazione della stessa al soggetto agente, al cui riguardo statuisce, appunto sotto altro profilo, l’articolo 59 c.p., comma 2.

3. E’ dunque assolutamente ininfluente, ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione, la circostanza che l’allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un’utilita’ collettiva.

Ne consegue che deve essere ormai ritenuta ampiamente superata la diversa interpretazione espressa da questa Corte di legittimita’ in tempi non recenti, secondo cui l’applicabilita’ dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita’, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilita’ (cosi’ le risalenti sentenze 15/10/1965 – Cacocciola; 25/03/1966 Capua; 25/11/1966 Zerillo; 17/01/1967 Grutti; 21/03/1967 Russo; 20/06/1967 Corona)”.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.