sopraelevazione-in-condominio_NG4

Diritto urbanistico – Edilizia – Condominio – Proprietario dell’ultimo piano – Facoltà di sopraelevare – Art. 1127 c.c. – Riconoscimento da parte degli altri condomini – Necessità – Esclusione
La facoltà di sopraelevare che spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare (cfr. art. 1127 c.c., con i limiti ivi riconosciuti relativi al pregiudizio statico, di decoro o igiene dell’edificio), non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, e il suo esercizio può essere precluso soltanto in forza di un’espressa pattuizione che, in sostanza, costituisca una servitù altius non tollendi a favore degli stessi (T.A.R. Liguria, sez. I – 9/7/2015 n. 651, che richiama T.A.R. Sardegna, sez. II – 14/3/2013 n. 224).

Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA – Brescia Sezione 1  Sentenza 26 marzo 2018 n. 341

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