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La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 9721/2020 ha stabilito che, nel caso di prelievi a mezzo bancomat non riconosciuti dal correntista, grava sulla banca l’onere di dimostrarne l’imputabilità al cliente per colpa grave. In caso contrario il risparmiatore va ristorato.

Infatti, da un lato, grava sulla banca l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l’onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente che subirà le conseguenze della perdita solo se per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo ad esempio con una non diligente custodia del bancomat.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 26 maggio 2020  n. 9721

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