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Il danno da vacanza rovinata rappresenta un pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo. Tale tipologia di danno, secondo quanto espressamente previsto dalla legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici” emanata in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. In base all’art. 5 della citata direttiva, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso. È, dunque, rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, ossia i disagi psicofisici che si accompagnano alla mancata realizzazione in tutto od in parte della vacanza programmata subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale.

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Tribunale Sulmona  Sentenza 2 maggio 2020 n. 86

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SULMONA

In composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 245 dell’anno 2017 vertente

TRA

Ru.Fr. nato (…) (C.F.: (…)) e Avv. VA.Ro. nata (…) (C.F.: (…)) residenti a Sulmona, via (…), elettivamente domiciliati in l’Aquila, alla via (…), presso lo studio dall’Avv. Ma.Co. che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto introduttivo

= ATTORI =

E

Co. S.r.l., con sede legale in Rimini (C.F. (…)), in persona del suo Amm.re Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Le.Pa., ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale (…) presso lo studio dell’Avv. Gi.Co. dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura espressa in calce alla comparsa di risposta

= CONVENUTA =

NONCHÉ

Lu. S.a.s. (C.F.: (…) con sede in Castel Maggiore (BO) alla via (…)

= ALTRO CONVENUTO =

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Visto l’atto di citazione ritualmente notificato, con il quale i coniugi Ru.Fr. e Avv. Va.Ro. convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Sulmona la Co. S.r.l. e la Lu. S.a.s. deducendo:

a. che in occasione del proprio matrimonio e del conseguente viaggio di nozze, avevano acquistato presso l’agenzia di viaggi “Cu.”, agenzia riferibile alla società Lu. S.a.s., versando il corrispettivo di complessive Euro 4.600,00, un pacchetto turistico denominato “Si.”, comprensivo di una vacanza di complessivi 15 giorni con formula “all inclusive” e con destinazione Kenya, il tutto nell’ambito di un viaggio organizzato dal To. s.r.l.;

b. che tale pacchetto prevedeva la partenza da Roma Fiumicino il 24/09/2015, il soggiorno presso l’Ac. (Kenia) ed il rientro in Italia in data 09/10/2015;

c. che il soggiorno, nonostante le promesse acquisite in agenzia e confermate da cataloghi illustrativi, fin dall’inizio fu contrassegnato da una serie di gravi inconvenienti tali da rovinare la vacanza, concomitante con il loro viaggio di nozze. Precisamente: – l’Ac.,, venduto come un “4 stelle”, in realtà era ripartito in tre zone, chiuso nella parte relativa “all’Ac.” vero e proprio ed aperto invece nelle restanti parti “Li.” e “Ma.”; – nella camera vi era carenza di igiene, si percepiva la presenza di una grande quantità di polvere, di odore di muffa e aria stagnante che favoriva la consistente presenza di insetti ed animali; – le lenzuola venivano cambiate di rado, ogni 5/6 giorni e solo su richiesta e non sempre; – nel bagno il WC era sporco e non sterilizzato, presentava macchie mai pulite per tutto il soggiorno, non venivano lasciati saponi, cuffie per la doccia e creme; – frequente mancanza di corrente elettrica con conseguente pregiudizio in ordine al regolare funzionamento dei condizionatori e dei servizi di intrattienimelo quali bar, area giochi e sala TV; – totale inattività degli animatori che lamentavano un protratto mancato pagamento degli stipendi che precludeva loro ogni attività di intrattenimento; – assenza di acqua per due giorni che impedì di soddisfare l’esigenza di fare docce e provvedere, in generale, all’igiene personale; – la piscina interna non veniva pulita, l’acqua era sporca e conteneva una eccessiva quantità di cloro tale da causa delle cattive condizioni igieniche, della presenza di rifiuti di ogni genere nonché della continua presenza di Beach Boys che, con fare insistente ed aggressivo, cercavano di vendere la loro mercanzia ai turisti; – il mancato utilizzo, per tutta la durata del soggiorno, di copri vassoi a protezione del cibo sui tavoli che, perciò, risultava esposto a polvere, mosche e insetti (dalla marmellata, ai dolci, alla frutta e ad ogni tipo di pietanza):

d. che le lamentele, più volte avanzate nei confronti della rappresentate del tour operatur in sede e della direttrice della struttura, rimanevano insoddisfatte;

c. che a seguito di tale grave inadempimento, imputabile ai convenuti, avevano ricevuto un danno da vacanza rovinata, rappresentato dal pregiudizio e dal disagio subito per non aver potuto godere in modo pieno della vacanza, quantificabile in complessive Euro 18.600,00 di cui, Euro 4.600,00 quale pregiudizio patrimoniale relativo alla somma effettivamente versata per l’acquisto del pacchetto turistico, ed Euro 7.000.00 a persona, quale danno morale per il descritto pregiudizio, in considerazione della specifica tipologia di vacanza, viaggio di nozze, e della irrepetibilità ed unicità della stessa.

2. Chiedevano, pertanto;

a. in via principale, all’esito dell’accertamento istruttorio, dichiarare risolto per inadempimento contrattuale imputabile ai prefati convenuti, il contratto stipulato dagli odierni attori, Ru.Fr. e Avv. Va.Ro. con i medesimi convenuti e, per l’effetto,

b. condannare Lu. S.a.s. nonché Co. S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentati pro tempore, autonomamente e/o alternativamente e/o solidalmente al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti cagionati per i motivi di cui in narrativa, e quantificati in Euro 18.600,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;

c. con vittoria delle spese e competenze professionali.

3. Vista la comparsa di costituzione con la quale la Co. S.r.l. eccepiva:

a. In via pregiudiziale, l’inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, atteso che gli attori avevano esattamente usufruito di tutti i servizi contenuti nel pacchetto turistico per cui non era invocabile la risoluzione per inadempimento del contratto ex art. 1453 c.c.;

b. Sempre in via pregiudiziale, la prescrizione annuale del diritto risarcitorio prevista dall’art. 45 del codice del turismo per tutti i danni diversi da quelli corporali e, dall’art. 47 del codice del turismo che, per la prescrizione annuale dei danni da vacanza rovinata, richiamava gli artt. 44 e 45 medesimo codice, applicabile nel caso di specie poiché, il danno da vacanza rovinata lamentato dagli attori, appariva conseguenza delle asserite disfunzioni e precarie condizioni della struttura alberghiera;

c. nel merito, l’infondatezza della domanda poiché dalle lagnanze poste dagli attori a fondamento delle loro richieste, non era comunque riscontrabile alcuna oggettiva inesattezza che potesse integrare una totale e/o parziale mancata esecuzione dei servizi contenuti nel contratto di viaggio per cui è causa, per di più di gravità tale da cagionare danni morali da vacanza rovinata. Che tutte le prestazioni essenziali e qualificanti il soggiorno venduto dalla Co. S.r.l. erano state regolarmente fornite come da conferma di prenotazione e, in ogni caso, le contestazioni sollevate dagli attori erano inerenti a fatti giuridicamente irrilevanti e/o non imputabili alla convenuta e/o relative a condotte di terzi a carattere imprevedibile ovvero inevitabile ex art. 46 codice del turismo, nonché a semplici congetture degli attori stessi ed infine a circostanze del tutto pretestuose, prive di fondamento e di riscontro probatorio.

4. Chiedeva pertanto:

a. In via principale: rigettare le avverse richieste, sia di accertamento che di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata, poiché inammissibili e/o improcedibili, anche per maturata prescrizione, infondate in fatto e diritto, anche per l’esimente di cui all’art. 46 cod. turismo e, comunque non provate sia in punto di an che di quantum. Con vittoria di compensi professionali del giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore antistatario;

b. In via subordinata: per l’increduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse le circostanze ex adverso dedotte provate nonché idonee ad integrare gravi inadempimenti contrattuali di cui debba rispondere la Co. Srl, rigettare la domanda di risoluzione del contratto di viaggio perché inammissibile; rilevare che i fatti di causa nell’ambito dell’intero programma di viaggi sono oggettivamente circoscritti e temporalmente delimitati; rigettare l’esagerata quantificazione di controparte di Euro 18.600,oo; accertare il reale ed effettivo pregiudizio subito dagli istanti – anche con l’applicazione dei criteri di cui agli artt. 1221, 1223, 1225 e 1227 c.c. – determinandone l’effettiva entità economica in termini di gran lunga inferiori alla richiesta; rigettare ogni altra domanda e richiesta. Con totale compensazione delle spese di lite.

5. Istauratosi il procedimento la Lu. S.a.s. non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

6. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c. così come introdotto dall’art. 45 legge 18/06/2009, n. 69;

7. Esaminati e valutati gli atti di parte, la documentazione acquisita e le risultanze della prova orale;

8. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di prescrizione annuale del diritto al risarcimento dei danni da vacanza rovinata sollevata dalla convenuta ai sensi dell’art. 45 ultimo comma D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo), richiamato dall’art. dall’art. 47, ultimo comma codice del turismo.

9. Considerato che:

a. parte attrice ha agito nei confronti dei convenuti Lu. S.a.s. e Co. S.r.l. – rispettivamente quali venditore ed organizzatore del pacchetto turistico denominato “Si.”, comprensivo di una vacanza di complessivi 15 giorni con formula “all inclusive”, con partenza da Fiumicino il 24/09/2015 e con rientro in Italia il 09/10/2015, da svolgersi presso l’Ac. (Kenia)-, al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità di essi convenuti per inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni assunte con la vendita del detto pacchetto turistico, con loro condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da “vacanza rovinata”, stimati in complessive Euro 18.600,00, di cui Euro 4.600,00 quale pregiudizio patrimoniale relativo alla somma effettivamente versata per l’acquisto del pacchetto turistico, ed Euro 7.000.00 a persona, quale danno morale per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito in termini di disagio, stress e sofferenza per non avere goduto appieno della vacanza, in considerazione della specifica tipologia di vacanza, viaggio di nozze, e della irrepetibilità ed unicità della stessa;

b. nel caso in esame, dagli atti e documenti acquisiti in giudizio, risulta che la vacanza di che trattasi si è effettivamente conclusa il 09 ottobre 2015, con il rientro degli attori nel luogo di partenza, e che il 19 successivo gli attori hanno inviato ai convenuti la richiesta di risarcimento del danno (primo atto valevole ex. art. 2945 c.c. ad interrompere la prescrizione), cui seguiva, in data 11 aprile 2017, a distanza di oltre un anno, la notifica dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Sulmona;

c. all’epoca dei fatti (contratto stipulato per il periodo 24 settembre – 09 ottobre 2015), la materia dei pacchetti turistici era specificamente regolamentata, ratione temporis, dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n 79 (codice del turismo in vigore prima della riforma apportata dal D.Lgs. 21 maggio 2018 con decorrere dal 01/07/2018), il quale, all’art. 47, recante disposizioni in materia di “danno da vacanza rovinata”, disponeva che alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta….”, conseguente nei casi di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, ai fini della prescrizione si applicavano i termini di cui agli artt. 44 e 45 codice del turismo. Segnatamente, l’art. 44, recante disposizioni in materia di “responsabilità per danni alla persona””, che al secondo comma stabiliva: “il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza…”; l’art. 45, recante disposizioni in materia di “responsabilità per danni diversi da quelli alla persona””, che all’ultimo comma stabiliva: “il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza””;

d. in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, pacificamente inteso quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che tale, tipologia di danno, secondo quanto espressamente previsto dalla legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici” emanata in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Ha richiamato a tal fine la sentenza n. 168 del 12 marzo 2002 con la quale la Corte di Giustizia Europea, pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. Ha evidenziato come, in effetti, la legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (inteso quale disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Civ. sez. III, 11/05/2012, n. 7256; Corte giustizia UE sez. VI, 12/03/2002, n. 168; nel medesimo senso vedi anche Cass. Civ. sez. III, 13/11/2009, n. 24044; Cass. Civ. sez. III, 04/03/2010, n. 5189; Cass. Civ. sez. III, 20/03/2012, n. 4372; Cass. Civ. sez. III, 06/07/2018, n. 17724);

c. in relazione alla questione circa la natura del danno da vacanza rovinata, specificatamente regolamentato dall’art. 47 codice del turismo, applicabile ratione temporis, e, precisamente, se tale danno debba essere inquadrato quale “danno alla persona” ex art. 44 codice del turismo, ovvero quale “danno diverso da quello alla persona” ex art. 45 medesimo codice, si ritiene preferibile accogliere la tesi prevalente nella giurisprudenza di merito secondo cui, il danno da vacanza rovinata rientri fra i “danni diversi da quelli alla persona” con conseguente applicazione della prescrizione annuale ex art. 45 ultimo comma codice del turismo.

Secondo tale condivisibile orientamento, per “danni alla persona” ai sensi dell’art. 44 codice del turismo (ex art. 94 codice del consumo che ha sostituito l’art. 15 D.Lgs. 11/1995) dovrebbero intendersi i soli danni fisici/corporali (ovvero, nella più recente definizione, il c.d. danno biologico inteso quale lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, cfr. comma 2, art. 139, D,Lgs 07/09/2005, n. 209; Cass. Civ. sez. III, 12/12/2019, n. 32483), mentre tutti gli altri pregiudizi derivanti dall’inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, andrebbero ricompresi nell’art. 45 codice del turismo (ex art. 95 codice del consumo che ha sostituito l’art. 16 D.Lgs. 11/1995,), ivi compreso quindi anche il c.d. danno da vacanza rovinata, inteso quale pregiudizio, di natura sicuramente non patrimoniale, consistente tuttavia non già in un danno fisico/corporale (nel senso di danno biologico), bensì in un disagio psicologico, nello stress e nella sofferenza, di regola temporanea – che non si ritiene di per sé idoneo a provocare un’alterazione psico-fisica della persona – che subisce il turista per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo in ragione dell’inadempimento delle prestazione promesse nel pacchetto turistico, per cui si verifica un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti, con conseguente insoddisfazione per un viaggio/vacanza che ha tradito le aspettative del turista (in tal senso cfr. Tribunale di Trieste, 12 marzo 2016; Tribunale di Reggio Emilia, 16 gennaio 2014, n. 59; Tribunale di Busto Arsizio, 2 maggio 2012; vedi anche Tribunale di Caltagirone, 22/04/2018, n. 255; Tribunale Rovigo, 30/04/2019, n. 296; Tribunale di Verona, 31/10/2017, n. 5567; Tribunale di Milano, sez. XI 02/01/2016, n. 699; Tribunale di Roma sez. IX, 12/03/2016, n. 5459; Tribunale di Salluzzo, 25 febbraio 2009; Tribunale di Genova, 5 maggio 2008, n. 1837, Tribunale di Trani, 27 settembre 2007, Tribunale di Verbania, 23 aprile 2002, Tribunale di Bari, 8 agosto 2000, Giudice di Pace di Acquaviva Fonti, 5 febbraio 2007, n. 22). Tale interpretazione si ritiene più aderente alla direttiva comunitaria n. 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” la quale, in particolare, all’art. 5 comma secondo, nel prevedere che: “Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni’ e che “Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole’, non distingue tra “danni alla persona” e “danni diversi da quelli alla persona” (come invece recitano gli artt. 94 e 95 del codice del consumo attuativi della detta direttiva, trasfusi negli art. 44, 45 e 47 codice del turismo) bensì fa una distinzione tra “danni derivanti dall’inadempimento e/o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni” e “danni diversi da quelli corporali derivati dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni”. Ne discende che, dovendo interpretare il diritto interno alla luce di quello comunitario e potendo ragionevolmente ritenere che il legislatore comunitario abbia voluto riferirsi nella richiamata disposizione ai soli danni corporali, si può conseguentemente affermare che il danno da vacanza rovinata, se è pur vero che rappresenta un danno non patrimoniale riguardando la persona, non possa definirsi “corporale” (ovvero fisico) secondo la terminologia utilizzata nella direttiva, per cui deve essere ricondotto ai danni “diversi dal quelli corporali” consistente in un disagio psicologico, nello stress e nella sofferenza, normalmente di durata temporanea, che subisce il turista per non aver potuto godere del viaggio quale occasione di piacere e di riposo, in ragione dell’inadempimento delle prestazioni promesse nel pacchetto turistico ed in tal senso, inteso quale danno diverso da quello alla persona”, cioè “non corporale”;

f. alla luce della riferita interpretazione della normativa di derivazione comunitaria deve dunque ritenersi che l’art. 44 codice del turismo (ex art. 94 codice del consumo), nella parte in cui si riferisce ai “danni alla persona”, sia esclusivamente applicabile ai danni che colpiscono l’integrità psico-fisica della persona (danno biologico), mentre l’art. 45 del medesimo codice (ex art. 95 codice del consumo) deve trovare applicazione nel caso di pregiudizi che, pur riguardando la persona del turista, non si risolvano in una lesione dell’integrità corporale/fisica;

g. tale interpretazione rispetta quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE sez. VI, 12/03/2002, n. 168 la quale, riconoscendo la risarcibilità del danno morale nell’ambito della direttiva sui contratti di viaggio, afferma che tale tipologia di danno rientra nell’ambito dei danni diversi tra quelli corporali. Difatti afferma precisamente con riferimento all’art. 5 della citata direttiva che: “Se quest’articolo si limita, nel suo n. 2, primo comma, a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo, al suo n. 2, quarto comma, la facoltà per gli Stati membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali, l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale. Si deve perciò risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 5 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

10. ritenuto, nel caso di specie, alla luce di quanto osservato, che il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata per i disagi e lo stress subito dagli attori (non hanno allegato e provato l’esistenza di danni all’integrità psico-fisica nel senso spiegato di danno biologico), essendo trascorso oltre un anno dal loro rientro in Italia alla data di notifica dell’atto di citazione (rientro luogo di partenza 09 ottobre 2015, primo atto interruttivo della prescrizione 19/10/2015, notifica citazione 11 aprile 2017), è prescritto:

11. ritenuto applicabile l’art. 45 codice del turismo anche con riferimento al danno patrimoniale richiesto dagli attori quale pregiudizio patrimoniale relativo alla somma effettivamente versata per l’acquisto del pacchetto turistico in quanto “danno diverso da quello alla persona” (circostanza non in contestazione), ed essendo trascorso oltre un anno dal rientro nel luogo di partenza alla data della notifica dell’atto di citazione (non essendoci altri atti interruttivi intermedi), il diritto al risarcimento del danno patrimoniale deve ritenersi altresì prescritto.

12. Pertanto, in conclusione, deve ritenersi che al domanda per cui è causa, sia con riferimento al danno da vacanza rovinata (quale danno non patrimoniale, non rientrante nella nozione di “danno alla persona” nel suo significato di danno “corporale” di cui all’art. 44 codice del turismo (ex art. 94 codice del consumo), sia con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale, soggiace al termine prescrizionale di cui all’art. 45 codice del turismo, per cui ogni azione deve dunque ritenersi prescritta, essendo decorso oltre un anno dal rientro degli attori nel luogo di partenza. Ogni altra questione resta assorbita.

13. le spese processuali, in ragione della particolare questione giuridica trattata, tra gli attori e la Co. S.r.l. vanno compensate per la metà restando a carico della parte attrice la restante metà in quanto complessivamente soccombente e liquidate come da dispositivo. Vanno invece interamente compensate tra gli attori e la Lu. S.a.s.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Ru.Fr. e Avv. Va.Ro. nei confronti Co. S.r.l. LU. Sas di (…) iscritta al n. 245 del registro generali degli affari contenzioni civile dell’anno 2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accerta e dichiara prescritto, per le ragioni esposte in motivazione, le domande di risarcimento danni azionate da Ru.Fr. e Avv. Va.Ro. nei confronti di Co. S.r.l. e Lu. S.a.s..

2. condanna Ru.Fr. e Avv. Va.Ro., per i motivi esposti in motivazione, alla rifusione in favore di Co. S.r.l. delle spese processuali che liquida, operata già la compensazione, in Euro 2.400,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimb. 15% spese forfettarie, IVA e CAP nella misura e come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Gi.Co. dichiaratosi procuratore antistatario.

3. Compensa integralmente le spese processuali tra gli attori e la Lu. S.a.s..

Così deciso in Sulmona il 20 aprile 2020.

Depositata in cancelleria il 2 maggio 2020.