In tema di impugnazione della delibera condominiale, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.
Corte di Cassazione Sezione 6 2 Civile Ordinanza 8 giugno 2020 n. 10847
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34715-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1759/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Antonio Riccio propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1759/2018 pronunciata il 26 luglio 2018 dalla Corte d’Appello di Catania.
Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso.
Con citazione del 21 maggio 2015 (OMISSIS) impugno’ ex articolo 1137 c.c., per motivi attinenti al procedimento di convocazione ed alla costituzione dell’assemblea, nonche’ alle condizioni dettate dall’articolo 71 bis disp. att. c.c., la deliberazione adottata in data 9 dicembre 2014 dal Condominio (OMISSIS), avente ad oggetto la nomina di un amministratore in sostituzione del precedente revocato. Il convenuto Condominio (OMISSIS) eccepi’ l’avvenuta approvazione di successive delibere che avrebbero sanato la deliberazione impugnata. Con sentenza del 20 aprile 2016 il Tribunale di Catania annullo’ la Delib. 9 dicembre 2014, negando la cessazione della materia del contendere, stante l’impugnazione anche delle successive deliberazioni e la persistenza dell’interesse ad una decisione di merito sulla lite. Proposto gravame dal Condominio (OMISSIS), la Corte d’appello di Catania dichiaro’ cessata la materia del contendere e compenso’ tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi, rilevando come le successive delibere del 16 febbraio 2015, del 22 settembre 2015 e del 6 giugno 2016 (ed in particolare l’ultima, che aveva riconfermato la nomina dell’amministratore gia’ designato nella riunione del 9 dicembre 2014) avessero mutato “la situazione giuridica in contestazione, in modo da rendere inutile la pronuncia richiesta alla Corte, essendosi verificata una situazione in fatto ed in diritto nuova rispetto a quella esistente al tempo della prima impugnazione”. In particolare, avendo le successive assemblee “deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido”, per la Corte di Catania occorreva affermare la cessazione della materia del contendere.
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per “omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio”, consistente nel “motivo di opposizione all’appello” del Condominio (OMISSIS), con cui si contestava il difetto dell’interesse ad agire dell’appellante, il quale aveva impugnato la sentenza di primo grado solo per far valere l’avvenuta sostituzione della deliberazione assembleare del 9 dicembre 2014 con altra che aveva fatto cessare la materia del contendere.
Il secondo motivo di ricorso censura la “violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano il principio della cessazione della materia del contendere e della soccombenza virtuale di cui all’articolo 306 c.p.c.”, deducendosi l’errore della Corte di Catania nel ritenere sanata la deliberazione assembleare originariamente impugnata con altra successivamente approvata, senza aver verificato la sussistenza effettiva delle condizioni della cessazione della materia del contendere.
Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto sussistere giusti motivi di compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi, invece che decretare la soccombenza integrale del Condominio. delibera condominiale
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato limitatamente al suo terzo motivo, ed invece manifestamente infondato nei suoi primi due motivi, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
LI primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformita’ della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di societa’ di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo articolo 2377 c.c., comma 8 nel testo successivo al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societa’ …”) ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione, ma anche al momento della decisione. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che ravvisa un’omessa pronuncia della Corte di Catania sull’eccezione di insussistenza di un interesse del Condominio ad appellare la sentenza di primo grado, va evidenziato come la sentenza impugnata abbia, al contrario, espressamente esaminato tale eccezione a pagina 4, sicche’ il ricorrente avrebbe dovuto dedurre soltanto la violazione di norma di diritto con riguardo alla decisione raggiunta, e non lamentare il difetto di attivita’ del giudice.
E’ peraltro evidente che, a fronte di una sentenza di primo grado che abbia annullato la deliberazione condominiale impugnata ai sensi dell’articolo 1137 c.c. ed abbia condannato il convenuto Condominio alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’attore (come avvenuto nella specie con la decisione resa dal Tribunale di Catania), sussiste l’interesse ad impugnare del soccombente che pretenda la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per l’utilita’ giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame puo’ derivargli. Invero, ove il giudice dell’appello constati la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformita’ della legge, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell’efficacia della sentenza di primo grado appellata per una ragione attinente al “merito” della controversia, non potendosi percio’ affatto configurare un disinteresse del Condominio soccombente a proporre gravame (arg. da Cass. Sez. U, 11/04/2018, n. 8980).
Nel caso in esame, il condomino (OMISSIS) aveva impugnato la deliberazione approvata il 9 dicembre 2014 dal Condominio (OMISSIS), avente ad oggetto la nomina dell’amministratore, lamentando l’omessa convocazione, l’incompletezza dell’ordine del giorno, l’insussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo, la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 71 bis disp. att. c.c. in capo al soggetto incaricato. La Corte d’appello ha accertato che quanto meno l’assemblea del 6 giugno 2016 aveva sostituito la Delib. 9 dicembre 2014, rinnovando la nomina dell’amministratore.
Perche’ possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’articolo 2377 c.c., comma 8, e’ necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioe’ provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidita’ (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Ove, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.
Con riguardo all’efficacia sanante retroattiva attribuita dalla Corte d’appello alla Delib. 6 giugno 2016, che ha riconfermato la nomina dell’amministratore, i giudici del merito, nell’ambito di apprezzamento di fatto loro spettante, sindacabile in sede di legittimita’ soltanto nei limiti di cui al vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, hanno cosi’ verificato l’avvenuta rimozione della precedente causa di invalidita’ della Delib. 9 dicembre 2014, ed accertato, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, che la piu’ recente deliberazione fosse immune da vizi.
II. E’ invece manifestamente fondato il terzo motivo, nei termini di seguito precisati. La Corte d’appello di Catania, dichiarata cessata la materia del contendere, ha ritenuto sussistere “giusti motivi, in considerazione della particolarita’ e del complessivo esito della controversia, con la reciproca parziale soccombenza di entrambe le parti, per compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio”.
Ove tuttavia il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377 c.c., comma 8, (il quale peraltro stabilisce che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della societa’ …”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicche’ il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.
La nozione di soccombenza reciproca, cui fa cenno la Corte d’appello di Catania (senza pero’ fornire alcuna motivazione al riguardo), e che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialita’ dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. 1, 24/04/2018, n. 10113; Cass. Sez. 6 – 2, 23/09/2013, n. 21684; Cass. Sez. 3, 21/10/2009, n. 22381). Nella specie, avendo la Corte d’appello ritenuto che l’annullamento della deliberazione (invalida) non poteva avere luogo – essendo stata la stessa sostituita con altra legittima -, e cosi’ dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’unica domanda oggetto di causa, non risulta sussistere alcuna virtuale soccombenza reciproca tra le parti. delibera condominiale
Altrimenti, per giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di giudizio introdotto il 21 maggio 2015, occorre dare applicazione, ratione temporis, all’articolo 92 c.p.c., comma 2, come sostituito dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, modificato in sede di conversione dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (testo invero operante per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della citata legge di conversione). In forza di tale norma, il giudice puo’ compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi e’ soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cio’ a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale). In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572).
III. Il terzo motivo di ricorso va percio’ accolto, mentre vanno rigettati i primi due motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania, la quale esaminera’ nuovamente il profilo legato alla regolamentazione delle spese dei gradi di merito e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.