L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, onde consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione. Di talché, in considerazione della finalità sottesa a siffatto avviso, la sua eventuale genericità non comporta l’invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure aliunde, era sufficientemente informato sull’argomento che avrebbe costituito oggetto dell’assemblea.

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Tribunale Torino Sezione 8 Civile Sentenza 14 agosto 2020 n. 2831