Ai fini della determinabilità dell’oggetto del contratto preliminare (ed in funzione della susseguente adottabilità della sentenza ex art. 2932 cod. civ.), bisogna avere riguardo alla sufficiente indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l’oggetto, non rilevando – ove esso coincida con un immobile – le eventuali vicende successive comportanti modifiche catastali del bene stesso (posto che il riaccastamento immobiliare rappresenta un elemento esterno che non implica, di per sé, una variazione incidente sulla idonea identificazione del bene che sia oggetto di contratto preliminare)

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 28 luglio 2020 n. 16078

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