Cass. pen. Sez. I, 17/03/2010, n. 18517

Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l’organizzazione di feste e cerimonie all’interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all’interno e all’esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone. (Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso). (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 15 gennaio 2009).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo – Presidente

Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere

Dott. DI TOMASSI M. Stefania – Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.K., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunziata in data 15.6.2009 dalla Corte d’appello di Trieste.

Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;

Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza in data 15.1.2009 del Tribunale di Pordenone, nella parte in cui aveva dichiarato O.K. responsabile del reato continuato di cui all’art. 659 c.p., commesso da (OMISSIS); sostituiva tuttavia la pena di venti giorni di arresto inflitta, in concorso di circostanze attenuanti generiche, dal primo giudice, con la pena di 760,00 Euro di ammenda.

Secondo i giudici del merito, l’imputato aveva in più occasioni disturbato il riposo e le occupazioni delle persone che abitavano nel condominio in cui era collocato lo scantinato da lui condotto in locazione e nel quale era solito organizzare, almeno due volte a settimana, feste e cerimonie religiose con numerosissime persone (almeno cento), che si protraevano per ore con schiamazzi e rumori nonchè abuso di strumenti sonori, talmente alti da far vibrare i solai degli appartamenti del piano terra e da impedire di avere conversazioni normali o d’ascoltare la televisione (testi T., D.N., Z.). Il (OMISSIS), in particolare, agenti della Questura di Pordenone, chiamati da una abitante, avevano accertato che nello scantinato si celebrava una festa di matrimonio, con circa duecento – trecento persone che danzavano ascoltando musica ad altissimo volume che si propagava sia all’esterno sia all’interno degli appartamenti dello stabile, superando il limite di tollerabilità (teste P.). Secondo gli agenti intervenuti, inoltre, lo stesso imputato, presente al sopralluogo, aveva ammesso di essere l’organizzatore dei festeggiamenti.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Vitto Claut, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:

2.1. violazione dell’art. 659 c.p., sull’assunto che, essendo la fattispecie contestata integrata dalla condotta idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone, erano irrilevanti le lamentale di una o più persone;

2.2. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla attribuibilità del fatto all’imputato, che non risultava formalmente responsabile o rappresentante della comunità; non aveva personalmente posto in essere schiamazzi ed urla e spesso, anzi, neppure era presente alle feste; risiedeva, pur essendo uno degli inquilini dello stabile, in Inghilterra; era soltanto uno degli affittuari del magazzino;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale della condotta posta in essere, giacchè: la condotta incriminata dall’art. 659 c.p. sarebbe circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore, il superamento di detti limiti costituendo mero illecito amministrativo ai sensi della L. n. 447 del 1995; l’ipotesi di disturbo ad un numero ristretto e ben individuato di singole persone, che non attinge a disturbo della quiete “pubblica” costituisce mero illecito civile;

2.4. intervenuta prescrizione, essendo trascorso il termine massimo, di quattro anni, dalla commissione del fatto.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che le censure sono tutte inammissibili.

2. In relazione alla configurabilità del reato contestato, che è quello previsto dall’art. 659 c.p., comma 1, basterà ricordare che è approdo consolidato che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorchè non tutte siano state poi in concreto disturbate.

La valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso e la sua idoneità offensiva generalizzata costituisce di conseguenza un accertamento di fatto che deve essere compiuto in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno si verifica e alla potenziale diffusività del disturbo (Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005, Giusti e ivi citate: Sez. 3, 23.5.2001, Feletto; Sez. 1, 9.12.1999, Bedogni; Sez. 1, 19.11.1999, Piccioni; Sez. 1, 24.11.1999, Ressa; Sez. 1, 21.10.1996, Calabria; Sez. 1, 24.4.1996, Scola; Sez. 1, 23.5.1996, Rinolfi; Sez. 1, 28.11.1995, Asquini; nonchè, conformi: Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, Squizzato; Sez. 1, Sentenza n. 246 del 13/12/2007, Guzzi).

E nel caso di esame la sentenza impugnata ha congruamente ritenuto la obiettiva intollerabilità delle emissioni sonore prodotte nel locale condotto in locazione dal ricorrente in occasione delle feste o cerimonie da lui organizzate, e la idoneità delle stesse a recare disturbo all’esterno e all’interno del condominio e dunque a recare offesa a un numero potenzialmente indeterminato di persone, sulla base, non solo delle deposizioni degli abitanti nello stabile, ma anche di quanto constatato dagli agenti operanti, che a dibattimento avevano riferito come rumori e suoni si diffondessero insopportabilmente all’interno e all’esterno dello stabile.

La valutazione perciò della sussistenza del reato è corretta e sorretta da apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede perchè plausibili, ancorati alle prove acquisite, esaurienti.

2.1. Non pertinente, in relazione alla fattispecie in esame, appare il riferimento all’ipotesi che la giurisprudenza di questa Corte tende a considerare assorbita nella previsione sanzionatoria L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, e quindi parzialmente depenalizzata, di emissioni sonore che superino i limiti massimi e differenziali fissati dai D.P.C.M. attuativi, che riguarda elusivamente le situazioni di emissione prodotta da attività professionale, commerciale o imprenditoriale rumorosa, pacificamente diversa da quella della situazione in esame.

3. Con riferimento alla responsabilità del ricorrente le censure appaiono quindi manifestamente infondate.

La sentenza impugnata ha ampiamente giustificato la sua condanna richiamando le circostanze: che a lui era intestato il contratto di locazione dell’immobile in cui si svolgevano le manifestazioni che davano causa al disturbo; che le manifestazioni (feste, cerimonie) risultavano da lui organizzate; che l’imputato era presente al momento in cui la Polizia, intervenendo, aveva direttamente constatato la realizzazione del fatto contestato.

Quanto al rilievo che altri avevano materialmente prodotto i suoni o che anche ad altre persone poteva essere riferita la locazione dell’immobile, è sufficiente osservare che l’esistenza di altre responsabilità concorrenti non basterebbe comunque ad escludere l’attribuzione del fatto anche al ricorrente, nella veste, per lo meno, di soggetto che aveva contribuito all’offesa ponendo a disposizione l’immobile e quale responsabile e organizzatore degli eventi.

3. Manifestamente infondata è infine la richiesta di declaratoria di prescrizione, e non solo perchè l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare tale causa di estinzione del reato, ma soprattutto perchè il termine prescrizionale previsto all’epoca del fatto e più favorevole (oggi sarebbe di quattro anni da aumentare di un quarto), dunque da applicare, è di tre anni da aumentare della metà a causa degli atti interruttivi, e dunque nel complesso di quattro anni e mezzo, che, partendo dalla data del 24 settembre 2005, verrebbe a cadere il 24.3.2010, e dunque ad oggi non è maturato.

4. Il ricorso è dunque inammissibile e all’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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