Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Né è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 giugno – 17 settembre 2013, n. 21191
Presidente Oddo – Relatore Correnti
Svolgimento del processo
Con citazione del 5.8.1998 B.O. , agendo in rappresentanza del fratello Gioacchino in forza di procura generale 16.3.1998, conveniva davanti alla Pretura di Venezia, sezione di Dolo, il cognato L.T. esponendo che l’attore era proprietario degli immobili in (omissis) , in cat. F.18 mapp. 22/E, 23/E, 31/ lA, 3I/A, 32/A, 148- f.24, mapp. 6/B; che con atto di compravendita simulato del 3.8.1958 egli aveva fatto figurare fittiziamente il trasferimento degli immobili al cognato L.T. per sottrarli alle pretese della moglie con la quale aveva in corso una causa di separazione, ma in realtà nessuna vendita era stata conclusa, il possesso era rimasto all’attore; nel 1970 B.G. aveva demolito e ricostruito la vecchia casa sostenendo tutte le spese ed in seguito aveva posseduto per oltre venti anni in modo continuato.
Chiedeva, pertanto, l’acquisto per usucapione.
L. eccepiva la carenza di legittimazione di B.O. , contestava l’usucapione perché aveva solo tollerato la detenzione e negava la simulazione.
Il Tribunale, con sentenza 24.11.2001 rigettava la domanda, totalmente riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza 25.9.2006 che evidenziava le seguenti circostanze di fatto, pacifiche tra i testi delle parti: 1) nel 1958 B. si era separato dalla moglie e nello stesso anno aveva stipulato col L. la vendita della casa e dei terreni; 2) il B. , che abitava a …, si era trasferito in via (omissis) , ove abitavano i genitori e le sorelle; 3) queste poco alla volta si erano sposate e trasferite altrove e nella casa erano rimasti i genitori fino al decesso; 4) nel 1970 il fabbricato era stato ristrutturato dall’impresa del B. , nella quale lavorava come dipendente il cognato T. ; 5) dopo la ristrutturazione il B. aveva continuato ad abitare l’immobile ed a occuparsi della coltivazione dei campi, ovvero, come riferito dal figlio dell’appellato L. , vi era andato ad abitare nel 1975-1976; 6) per il godimento dell’immobile né il B. né i genitori avevano mai versato a L. alcunché; 7) nel 1997 B.G. si era ammalato, con ricovero in Ospedale e subito dopo il L. si era impossessato della casa; 8) lo stesso, in un primo momento aveva impedito alle sorelle del B. di prelevare gli effetti personali dell’appellante ma poi aveva riconsegnato le chiavi a seguito di ricorso possessorio.
Il tutto confermava il possesso esercitato sugli immobili solo apparentemente trasferiti e la simulazione dell’acquisto.
Ricorre L. con sei motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria, resiste B. .
Motivi della decisione
Col primo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronunzia sull’eccezione di nullità o eccessiva indeterminatezza dell’appello e col secondo nullità per pronunzia su appello generico.
Col terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa pronunzia sull’eccezione di carenza di legittimazione della procuratrice. Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1414, 1417, 2724 n. 1 cc perché l’affermata simulazione non rappresenta elemento costitutivo della domanda di usucapione col quesito se l’assunzione di testi in ordine alla simulazione assoluta integri violazione di legge.
Col quinto motivo si denunziano vizi di motivazione in ordine alla simulazione quale prova del possesso e della interversione, col quesito sulla correttezza dell’iter argomentativo della sentenza.
Col sesto motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine ai requisiti per l’acquisto per usucapione.
Osserva questa Corte Suprema:
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Né è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
Come dedotto la Corte di appello ha valorizzato le seguenti circostanze di fatto, pacifiche tra i testi delle parti: 1) nel … B. si era separato dalla moglie e nello stesso anno aveva stipulato col L. la vendita della casa e dei terreni; 2) il B. , che abitava a Spinea, si era trasferito in via (omissis) , ove abitavano i genitori e le sorelle; 3) queste poco alla volta si erano sposate e trasferite altrove e nella casa erano rimasti i genitori fino al decesso; 4) nel 1970 il fabbricato era stato ristrutturato dall’impresa del B. , nella quale lavorava come dipendente il cognato T. ; 5) dopo la ristrutturazione il B. aveva continuato ad abitare l’immobile ed a occuparsi della coltivazione dei campi, ovvero, come riferito dal figlio dell’appellato L. , vi era andato ad abitare nel 1975-1976; 6) per il godimento dell’immobile né il B. né i genitori avevano mai versato a L. alcunché; 7) nel 1997 B.G. si era ammalato, con ricovero in Ospedale e subito dopo il L. si era impossessato della casa; 8) lo stesso, in un primo momento aveva impedito alle sorelle del B. di prelevare gli effetti personali dell’appellante ed aveva riconsegnato le chiavi a seguito di ricorso possessorio.
Il tutto confermava il possesso sugli immobili solo apparentemente trasferiti e la simulazione dell’acquisto.
Ciò premesso, i primi tre motivi vanno respinti perché emerge dalla sentenza il rigetto implicito delle relative eccezioni.
In ogni caso, per i primi due, così come è prerogativa del Giudice interpretare la domanda, lo è l’interpretazione dell’atto di appello, ritenuto specifico e fondato.
Per il terzo motivo va rilevato che B.O. agiva in forza di procura generale e la relativa eccezione, come proposta, pare riferirsi al giudizio di primo grado e non risulta la formulazione dell’eccezione nel giudizio di appello non riportando il ricorrente il tenore dell’eccezione che assume di aver riformulato nel giudizio di gravame.
Quanto alle restanti censure, posto che l’appellato, odierno ricorrente, dopo aver eccepito l’indeterminatezza dell’appello, nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza ed, in via incidentale, ha chiesto il rilascio perché il B. era occupante senza titolo, le odierne doglianze appaiono in parte nuove, in mancanza di specifiche deduzioni sulle pregresse difese e sulla contestazione della prova e presupponevano rituale censura ex art. 112 cpc con indicazione di quando le questioni erano state proposte o riproposte.
In ogni caso, in ordine al quarto motivo, la prova verteva su circostanze finalizzate all’accoglimento della domanda che, come risulta dagli atti, era di usucapione.
Il quesito è astratto e non si specifica quando e con quali termini ci si è opposti alla prova testimoniale.
Anche il quinto motivo si conclude con un quesito generico.
Per il sesto motivo valgono le considerazioni già svolte sull’insindacabilità della valutazione dei requisiti per l’usucapione.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00, per compensi, oltre accessori.

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