Le modificazioni di un bene condominiale per iniziativa del singolo condomino sono lecite nelle sole ipotesi in cui esse, oltre a non comprometterne la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico, ed a non alterare la destinazione del bene, non siano lesive dei diritti degli altri condomini relativi al godimento sia delle parti comuni interessate alla modificazione, sia delle parti di loro proprietà. In particolare, si rileva come il condomino, nel caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione che lo separi dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’apertura di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza. (A fronte di tali principi, nella fattispecie, è stata confermata la sentenza gravata che aveva ritenuto l’intervento effettuato dall’appellante sulla recinzione del cortile condominiale come una turbativa del possesso).
Corte d’Appello Taranto, civile – Sentenza 9 gennaio 2014, n. 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TARANTO
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Civile – composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO – Presidente
2) Dott. Ettore SCISCI – Consigliere
3) Dott. Marina C. COSENZA – Consigliere REL. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 446 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2008, trattata e passata in decisione all’udienza di trattazione del 5/7/2013
TRA
DE.Sa., nato a Taranto il (…) ed ivi residente alla Piazza (…), rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’atto di appello dall’Avv. Co.An. ed elettivamente domiciliato, insieme al suo difensore in Taranto alla via (…) presso lo studio dell’Avv. Fr.Me.
– APPELLANTE
E
CA.An., nato a S. Giorgio Jonico il (…) e ME.Pa. in CA., nata a Taranto il (…), entrambi residenti in Taranto alla via (…), rappresentati e difesi dagli avv.ti An.Fo. ed Em.Vo. ed elettivamente domiciliati nello studio associato Fo., in Taranto, via (…), in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATI
Il procuratore dell’appellante precisa le conclusioni come da atti.
I procuratori degli appellati precisano le conclusioni come da verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 5/7/2013.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5.12.2008, De.Sa. interponeva appello avverso la sentenza del 4.8.2008, con cui il giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto lo aveva condannato alla riduzione in pristino stato del tratto di recinzione su cui affaccia l’immobile di sua proprietà, sito all’interno dello stabile condominiale posto in Pulsano, alla via (…), oltre al pagamento dei due terzi delle spese processuali. Si costituivano Ca.An. e Me.Pa., resistendo.
La causa era definitivamente riservata per la decisione all’udienza del 5.7.2013, sulle rassegnate conclusioni delle parti e previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l’appellante si duole della circostanza che il primo giudice abbia ritenuto il suo intervento sulla recinzione del cortile condominiale come una turbativa del possesso, senza tenere in conto l’opera finale, rappresentata in un progetto inoltrato al Comune di Pulsano per la relativa concessione. Gli appellati hanno eccepito la novità di tale difesa e, pertanto, la sua inammissibilità: essa è, in ogni caso, infondata giacché la tutela possessoria è stata correttamente concessa in relazione allo stato dei luoghi per come cristallizzato nel processo, il cui inizio risale al febbraio 2002 (deposito del ricorso); inoltre, il progetto allegato all’istanza avanzata dal De. nei confronti del Comune di Pulsano il 18.12.2001 (all.to fasc, parte primo grado) non consente di rilevare l’intento di migliorare il decoro architettonico e la fruibilità dell’area condominiale per cui è causa, costituita dal cortile e dalla sua recinzione. Con i motivi dal secondo al sesto, da trattare congiuntamente per la loro connessione, l’appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata con la sentenza impugnata: anche tale doglianza è infondata, giacché il primo giudice si è rigorosamente attenuto, nella pronuncia impugnata, alle fotografie prodotte dagli odierni appellati e non disconosciute da alcuno, ritraenti lo stato dei luoghi prima e dopo l’intervento del De., ed alle deposizioni testimoniali di In.An., Ca.Gi., An.Se. e Tr.Pi., i quali tutti hanno dichiarato che la cancellata ed i suoi pilastri non erano ammalorati e che il sig. Ca. provvedeva alla manutenzione, pitturando la ringhiera. Appare, pertanto, immotivato da esigenze comuni l’intervento del De. che non era certo volto al miglioramento della fruizione del bene comune, come può peraltro evincersi dai rilievi fotografici, che evidenziano il taglio della recinzione in due punti e l’erezione di pilastri arretrati rispetto agli altri, con un risultato sgradevole rispetto alla situazione preesistente, caratterizzata da linee architettoniche della recinzione semplici ma regolari e tali da garantire la protezione dall’intrusione altrui. Il taglio della recinzione ha indubbiamente reso meno sicuro lo stabile condominiale. Quanto all’asserito consenso dei condomini all’intervento dell’appellante sulla recinzione, basta considerare che non risultano allegati agli atti verbali di assemblee condominiali nei quali sia espresso il valido consenso con le maggioranze previste dalla legge, sicché anche sul punto l’appello è infondato.
Quanto all’animus turbandi dal parte del De., requisito contestato in appello, si ritiene che, ai fini della sua sussistenza, sia sufficiente la volontà dell’autore della molestia di compiere un atto che modifichi od alteri l’altrui possesso, ravvisabile anche nella mera consapevolezza di tale modificazione od alterazione (la quale, oltretutto, deve presumersi, tutte le volte che siano dimostrati gli estremi della turbativa: cfr. Cass. 10 settembre 1997, n. 8829) e del correlativo divieto, espresso o tacito, del possessore (o compossessore), senza che occorra altresì la specifica intenzione di arrecare ad altri un pregiudizio e restando irrilevante l’eventuale convinzione dell’autore della molestia di esercitare i propri diritti (v. Cass. 16 marzo 1984, n. 1800). In conclusione, deve richiamarsi la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia e ribadire che modificazioni di un bene condominiale per iniziativa del singolo condomino sono lecite nelle sole ipotesi in cui esse, oltre a non comprometterne la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico, ed a non alterare la destinazione del bene, non siano lesive dei diritti degli altri condomini relativi al godimento sia delle parti comuni interessate alla modificazione, sia delle parti di loro proprietà. Più in particolare, il condomino, nel caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione che lo separi dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’apertura di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42 del 05/01/2000), inoltre “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 11/05/2011). condominio parti comuni
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata, con condanna dell’appellante al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata per spese in primo grado, perché i crediti liquidi ed esigibili producono interessi corrispettivi di pieno diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14703 del 13/11/2000).
Le spese di questo grado seguono il criterio della soccombenza e, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell’attività svolta, vanno distratte in favore degli avv.ti An.Fo. ed Em.Vo., dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
2. condanna De.Sa. al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata per spese in primo grado e al pagamento delle spese di questo grado, liquidate in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori ex lege, da distrarsi in favore degli avv.ti An.Fo. ed Em.Vo., dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Taranto il 22 novembre 2013, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2014.
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