Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

  • In caso di separazione giudiziale devono essere trascorsi dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
  • In caso di separazione consensuale (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) devono essere trascorsi sei mesi dalla data dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
    Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale
    La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:
  • il tribunale che deve pronunciarsi
  • le generalità dei coniugi
  • l’oggetto della domanda
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
  • l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

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